Payback dispositivi medici: giurisdizione ordinaria sugli atti regionali di ripiano (TAR Lazio n. 2291 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le regioni e le province autonome approvano, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 non sono espressione di potere autoritativo. L’attività regionale è interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali, riducendosi a mera ricognizione e riepilogo di dati contabili già determinati a monte. Ne deriva che la controversia sul quantum debeatur appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando esclusa quella del giudice amministrativo. Il ricorso avverso gli atti ministeriali presupposti, che fissano il tetto di spesa, ne certificano il superamento e dettano le linee guida, va invece rigettato, non essendo state superate le questioni di legittimità costituzionale già esaminate dalla Consulta.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al payback per gli anni 2015-2018, insieme agli atti ministeriali presupposti: il decreto del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida e l’accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019.
Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti di ripiano di numerose altre regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, nonché ai successivi provvedimenti di rideterminazione emanati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024. Il Collegio ha sottoposto alle parti il possibile profilo di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del payback, dalle origini nell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 fino alla rimodulazione dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 e all’introduzione del comma 9-bis. La Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha già ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato e ha escluso la violazione della riserva di legge, dell’irretroattività e dell’affidamento: le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto e del conseguente obbligo di ripiano.
Su questa base il Collegio respinge i primi motivi del ricorso introduttivo. Il tetto regionale è stato fissato nella stessa misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, già noto a livello nazionale: la ricorrente avrebbe dovuto assumere tale parametro come riferimento. Il payback, inoltre, opera in maniera complessiva sul fatturato e non rimodula i singoli contratti, restando estraneo alle procedure di evidenza pubblica.
Il nucleo della decisione riguarda però la giurisdizione. Il comma 9-bis attribuisce alle regioni solo la verifica della documentazione contabile, la definizione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano, l’imposizione del pagamento e l’iscrizione in bilancio. Le regioni non possono determinare il tetto, certificarne il superamento né quantificare lo scostamento, competenze riservate allo Stato.
L’attività regionale è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche tecnica: si tratta di un’operazione matematica su una percentuale fissata per legge. Ne sorge un rapporto paritario, a valle del potere autoritativo, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Trova applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020.
I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, compresi quelli avverso i provvedimenti emiliani di rideterminazione al 48 per cento. Il ricorso del 13 luglio 2023 è invece improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, dopo la sentenza n. 139 del 2024. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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