Ottemperanza al giudicato e penalità di mora dopo la chiusura del dissesto (TAR Campania n. 3052 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, la chiusura dello stato di dissesto, dichiarata dall’Organismo Straordinario di Liquidazione, non preclude al creditore di agire ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997), ordina all’ente il pagamento delle somme liquidate, designa il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campania per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 2041/2019, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con cui il Comune di Casandrino era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di 2.992,80 euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Comune non ha adempiuto. La ricorrente ha rappresentato che l’Organismo Straordinario di Liquidazione aveva chiuso lo stato di dissesto con deliberazione del 2024, pubblicata nel dicembre 2024. Ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare il pagamento, nominare un Commissario ad acta, condannare l’ente alla penalità di mora e alle spese con distrazione al procuratore antistatario. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., muovendo dal passaggio in giudicato della sentenza azionata e dall’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze liquidate nel titolo esecutivo.

La circostanza della chiusura del dissesto non è stata valorizzata come causa di improcedibilità: essa, al contrario, ha rappresentato il presupposto fattuale in presenza del quale il creditore ha riattivato la tutela esecutiva. Il Tribunale ha così confermato che l’ottemperanza resta lo strumento tipico per superare l’inerzia dell’ente anche nella fase successiva alla chiusura della procedura straordinaria.

Il Collegio ha disposto la nomina del Commissario ad acta sin d’ora, individuatolo nel Prefetto di Napoli con facoltà di delega. Questi, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato liquidato in 500,00 euro, posto a carico del Comune.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’ente. Il Tribunale ha chiarito che, a quel punto, grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del Commissario.

Quanto alle spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza in 1.000,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario, il Collegio ha distinto le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — spese, diritti e onorari successivi alla sentenza azionata, quali pubblicazione, esame, copia, notificazione e diffida — da quelle relative a procedure esecutive non satisfattive. Ha escluso la rimborsabilità delle spese di precetto, riconducibili al procedimento di esecuzione forzata di cui agli artt. 474 e ss. cod. proc. civ., e imputabili alla libera scelta del creditore, richiamando TAR Lazio Latina, sez. I, n. 534 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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