Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nell’impugnazione dell’informazione antimafia (TAR Lombardia n. 3117 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’informazione interdittiva antimafia e del sopravvenuto provvedimento di prevenzione collaborativa, l’adozione di una successiva informazione antimafia liberatoria determina la improcedibilità dei gravami per sopravvenuta carenza di interesse, avendo gli atti impugnati ormai esaurito i propri effetti e non essendo più pregiudizievoli della posizione dedotta in giudizio. L’improcedibilità va verificata con riguardo alla persistenza della condizione dell’azione al momento della decisione. Non è possibile procedere all’accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. quando la parte non abbia proposto né dichiarato di voler proporre l’azione risarcitoria, essendo necessaria una manifestazione di interesse resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente è una società cooperativa attiva nel settore della formazione e dei servizi alle imprese. Con provvedimento del 2.11.2021 il Prefetto aveva emesso nei suoi confronti un’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011. La società aveva chiesto al Tribunale di Milano di essere sottoposta alla misura dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, ottenendo il controllo giudiziario per un anno; ottenuta la revoca e dichiarata chiusa la procedura di prevenzione, il Prefetto ha avviato il riesame dell’informativa.
All’esito del riesame la Prefettura ha adottato, il 17.4.2023, una nuova informazione interdittiva. La società l’ha impugnata davanti al TAR Lombardia, che con ordinanza cautelare ha accolto la domanda ai soli fini del riesame. Il Prefetto ha quindi disposto, il 27.9.2023, le misure di prevenzione collaborative ex art. 94-bis, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 per sei mesi, provvedimento impugnato con motivi aggiunti. Successivamente è stata rilasciata un’informazione antimafia liberatoria. Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale e rileva che con l’adozione del provvedimento di prevenzione collaborativa del 27.9.2023 il provvedimento interdittivo del 17.4.2023 ha cessato di avere effetti, sebbene ex nunc. Analogamente, con l’adozione dell’informazione liberatoria, la misura collaborativa ha a sua volta cessato di produrre effetti, sempre ex nunc.
L’adozione dei due provvedimenti sopravvenuti integra una situazione nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione dei gravami. Sotto il profilo processuale ciò determina l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti hanno ormai spiegato i propri effetti e non risultano più pregiudizievoli della posizione dedotta in giudizio.
Il Tribunale precisa che l’improcedibilità discende dall’assenza, negli atti impugnati, di effetti pregiudizievoli al momento della decisione della domanda di annullamento. È in quel momento, infatti, che va esaminata la persistenza della condizione dell’azione costituita dall’interesse ad agire.
Il Collegio esclude poi la possibilità di procedere all’accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., richiamando il principio affermato dalla adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022: per procedere a tale accertamento è sufficiente dichiarare di avervi interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di averla proposta nello stesso giudizio, ma la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm..
Nel caso di specie la ricorrente non ha proposto, né ha dedotto di voler proporre, l’azione risarcitoria, manifestando così l’insussistenza dell’interesse all’accertamento. In mancanza della richiesta di parte, in base al principio dispositivo, non è possibile procedere all’accertamento di illegittimità. Il gravame è quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 34, comma 3, c.p.a., con compensazione delle spese per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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