Ottemperanza a giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 571 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo eseguibile nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo né provi l’avvenuta esecuzione è tenuta a dare integrale attuazione al giudicato. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi vi ha interesse, secondo l’art. 2697 cod. civ. Decorso il termine dilatorio, il giudice ordina l’esecuzione e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La richiesta di somma ex art. 114, comma 4, lett. e) è respinta quando il ritardo sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, resa in materia di lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori, nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato in forma esecutiva al Ministero in data 24.04.2025 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di cancelleria del 03.07.2025. L’amministrazione non ha eseguito la condanna e la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente qualificato il titolo azionato: trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il provvedimento rientra tra quelli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. La verifica di ammissibilità ha poi riguardato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

È stata inoltre riscontrata la regolarità della notificazione al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l’azione esecutiva.

Nel merito il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha provato l’avvenuto pagamento. Su queste basi, applicando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha affermato la persistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

La domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece respinta: il Collegio ha ritenuto fatto notorio che il ritardo sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative dell’amministrazione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione, secondo un orientamento esteso per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro e sostenuto da richiami a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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