Il silenzio-assenso si forma anche se manca la conformità urbanistica e il requisito soggettivo (TAR Puglia n. 940 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire, la formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non è impedita dalla difformità urbanistica dell’intervento richiesto o dall’eventuale carenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi di legittimazione. La conformità dell’istanza, o la sua non conformità, rileva solo ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di autotutela o dell’impugnazione giudiziale del titolo formatosi per silentium. Ostano alla formazione del silenzio-assenso esclusivamente l’espressa previsione di legge per dichiarazioni mendaci o false attestazioni e la radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza, ossia i casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza che rendano impossibile individuare a priori l’oggetto della domanda. Il diniego adottato dopo la formazione del silenzio-assenso è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in zona agricola E1 soggetto a vincolo paesaggistico, presentava istanza per il rilascio dei titoli edilizi necessari alla realizzazione di un’abitazione rurale funzionale alla conduzione del fondo. Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e acquisita la certificazione INPS attestante la qualifica di coltivatore diretto, l’amministrazione comunicava il preavviso di diniego e, con determina del 28 novembre 2023, rigettava definitivamente l’istanza per carenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale e per assenza di nesso di funzionalità tra la costruzione e la conduzione del fondo.

Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso deducendo, tra l’altro, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso per decorso dei termini procedimentali. Il Comune eccepiva l’improcedibilità per la presentazione di una nuova istanza e l’inammissibilità delle censure avverso le NTA.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso le eccezioni preliminari, ritenendo che la presentazione di una nuova istanza non determini il venir meno dell’interesse alla decisione, specie quando il ricorrente abbia dedotto l’intervenuta formazione del titolo per silentium e abbia espressamente escluso ogni rinuncia al giudizio. Quanto all’inammissibilità, il ricorrente non aveva contestato la legittimità dell’art. 64 delle NTA ma solo la sua corretta applicazione, sicché non era tenuto a impugnare l’atto di approvazione.

Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo. L’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 prevede che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso. Nel caso di specie il diniego era intervenuto oltre il termine complessivo di novanta giorni dall’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, senza che potessero valere effetti sospensivi per la richiesta di integrazione documentale, formulata oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il Collegio ha dato continuità all’orientamento secondo cui non osta alla formazione del silenzio-assenso la difformità urbanistica o la domanda non conforme a legge, potendo tale circostanza giustificare solo l’esercizio dei poteri di autotutela. L’esito è escluso solo in caso di dichiarazioni mendaci o di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza, ipotesi non ricorrenti. Quanto al requisito soggettivo, il TAR ha richiamato il proprio precedente secondo cui l’art. 64 delle NTA del Comune di Otranto consente l’edificazione a scopo abitativo anche ai coltivatori diretti, qualifica comprovata dalla certificazione INPS.

La Corte ha concluso per l’intervenuta formazione del silenzio-assenso e per l’illegittimità del diniego tardivo, assorbendo le ulteriori censure relative al merito delle ragioni ostative e alla gratuità del titolo, profilo che potrà rilevare solo ove il Comune proceda con richiesta di pagamento degli oneri. Ricorso accolto e spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *