La procura alle liti generica su supporto separato rende inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3759 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve rivestire il carattere della specialità richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., indicando l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità adita e ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia. Ove rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, la procura che non contenga tali elementi è inammissibile e non può essere sanata ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. La mancata presenza del difensore all’udienza di trattazione esclude l’obbligo del giudice di attivare il contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. sulle questioni rilevate d’ufficio, configurandosi una tacita rinuncia al diritto di controdedurre.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022 mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. L’Amministrazione non aveva ottemperato e la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affrontato il profilo concernente la mancata presenza del difensore della ricorrente all’udienza di trattazione, escludendo che tale circostanza imponga l’obbligo di assumere l’ordinanza prevista dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che sussiste solo quando la questione d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione. La norma, ispirata alla tutela del diritto di difesa, non richiede l’avviso quando i procuratori non siano presenti, poiché in tal caso si realizza una rinuncia tacita al contraddittorio, secondo l’orientamento richiamato della giurisprudenza amministrativa.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità della procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e sottoscritta con formula del tutto indeterminata, priva dell’indicazione del Tribunale amministrativo adito e degli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione. La procura non consentiva di risalire alla effettiva volontà della parte di investire il difensore dello ius postulandi in quella specifica controversia.
Il Collegio ha escluso che la procura potesse considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, rilevando che la certificazione dell’autografia della sottoscrizione non elimina l’esigenza che la delega, redatta su foglio separato, rechi elementi esaustivi circa il proprio oggetto. Ha inoltre manifestato il proprio dissenso rispetto all’orientamento che equiparava l’allegazione telematica della copia digitalizzata alla procura in calce, richiamando la necessità che la procura preesista o sia coeva al ricorso secondo quanto stabilito dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità, il Tribunale ha escluso l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della proposizione. Ha altresì negato la concessione dell’errore scusabile, trattandosi di istituto eccezionale, non invocabile quando esistono canoni orientativi ai quali la parte avrebbe potuto prudentemente aderire, come nel caso della pronuncia dell’Adunanza plenaria che ha confermato un indirizzo già esistente. Il ricorso, notificato il 10 marzo 2026, è stato quindi dichiarato inammissibile, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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