PUL e concessioni balneari, inammissibile l’impugnazione in assenza di atti applicativi (TAR Sardegna n. 1115 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del Piano di utilizzo dei litorali che limitano o ridimensionano le concessioni demaniali marittime non sono autonomamente lesive della sfera giuridica del concessionario finché l’amministrazione comunale non le attui mediante specifici provvedimenti applicativi. L’interesse al ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso il piano e la sua variante generale diviene attuale e concreto solo nel momento in cui l’ente dia concreta esecuzione alle previsioni pianificatorie, con la conseguenza che l’impugnazione proposta in difetto di tali atti è inammissibile per carenza di interesse. Non integra interesse meritevole di tutela l’aspirazione alla contendibilità della risorsa demaniale già assegnata al ricorrente. I vizi dell’atto pianificatorio presupposto restano deducibili in occasione dell’impugnazione dei provvedimenti attuativi.
Il Fatto
Una società titolare di impresa balneare, esercente in località costiera del Comune di San Teodoro, ricompressa nel perimetro dell’Area Marina Protetta, ha impugnato il P.U.L. approvato dal Consiglio comunale nel 2019, unitamente alle delibere consiliari presupposte e alle linee guida regionali. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla variante generale al piano, pubblicata nel febbraio 2025, e alla delibera consiliare che l’ha approvata.
La ricorrente ha articolato censure di violazione del giudicato costituzionale conseguente alla declaratoria di illegittimità dell’art. 13 della legge regionale n. 11/2017, di difetto di partecipazione degli organismi rappresentativi delle imprese balneari e dell’autorità marittima, di mancato coinvolgimento della Soprintendenza, di assenza di V.A.S. e V.I.N.C.A., di illegittimo sacrificio degli interessi privati e di compressione dei diritti dei concessionari in essere, in contrasto con la proroga disposta dalla legge n. 145/2018. Regione e Agenzia del Demanio si sono costituite eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per carenza di interesse attuale e concreto, ritenendo superata la prospettazione della ricorrente secondo cui il piano avrebbe inciso direttamente sui titoli concessori in essere.
Il Tribunale ha richiamato, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le proprie precedenti decisioni in fattispecie analoghe, dalle quali ha tratto il principio per cui il P.U.L. disciplina l’utilizzo delle aree demaniali e degli ambiti di retrospiaggia, dimensionando e localizzando per il futuro i servizi di supporto alla balneazione, nell’esercizio di scelte ampiamente discrezionali. Le clausole del regolamento d’uso che prevedono l’adeguamento delle attività esistenti e qualificano il piano come ragione di pubblico interesse ai fini della revoca ex art. 42 cod. navigazione non hanno trovato applicazione concreta.
La lesione lamentata, osserva il Collegio, si potrà concretizzare soltanto se e quando il Comune darà attuazione al piano con riferimento alle aree concedibili, mediante ulteriori atti attuativi, allo stato del tutto assenti. In quella sede il concessionario potrà far valere i vizi dell’atto pianificatorio presupposto.
Il Tribunale ha poi respinto l’argomento dell’interesse alla contendibilità della risorsa demaniale: poiché quella risorsa è già assegnata alla ricorrente, l’interesse non è attualmente suscettibile di protezione. Quanto alla durata del periodo transitorio di perdurante efficacia del titolo, la stessa ricorrente ha riconosciuto che non costituisce oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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