Diffida ACI e DU: atti non lesivi, carenza di interesse (TAR Lazio n. 9900 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il destinatario dei profili di carenza o illegittimità riscontrati nella sua condotta e non sono immediatamente lesivi della sua sfera giuridica. Analoga natura va riconosciuta alle circolari e alle istruzioni operative prive di contenuto provvedimentale che si limitino a riepilogare previgenti statuizioni ministeriali. Ne consegue che l’interesse ad agire sorge solo avverso il provvedimento applicativo successivo e ancora non adottato, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ove gli atti impugnati non rechino una lesione attuale e diretta.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle pratiche auto e della consulenza automobilistica, è stata diffidata dall’Automobile Club d’Italia dal reiterare richieste di accesso relative a pratiche di radiazione per demolizione di veicoli gravati da fermo amministrativo e corredate da dichiarazioni di inutilizzabilità rilasciate dalla Guardia Nazionale Ambientale. L’amministrazione ha ritenuto che solo le pubbliche autorità possano rilasciare tali attestazioni, richiamando la nota MEF n. 2876 del 2009 e le istruzioni operative di cui alla scheda DU n. 15, allegata al decreto direttoriale del MIT n. 15 del 17 febbraio 2025. La ricorrente ha impugnato la comunicazione di diffida e la scheda, deducendone l’illegittimità, chiedendone l’annullamento e la condanna al risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione formulata dall’ACI e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Quanto alla comunicazione del 22 settembre 2025, il Collegio ha richiamato il consolidato insegnamento per cui gli atti di diffida non sono immediatamente lesivi, avendo lo scopo di mettere a conoscenza il destinatario dei profili di illegittimità riscontrati. Nel caso di specie, l’unico atto con effetti veramente provvedimentali sarà quello, non ancora adottato, con cui l’amministrazione procederà eventualmente al rigetto delle domande di radiazione.

Quanto alla scheda DU n. 15, il Tribunale ha precisato che si tratta di una mera circolare recante istruzioni operative, priva di contenuto provvedimentale e di autonoma capacità lesiva, in quanto riepilogativa delle statuizioni della previgente nota MEF n. 2876 del 2009, non impugnata dalla ricorrente. La scheda non impedisce alla società di continuare a gestire le pratiche di radiazione, sia pure secondo una prassi differente. Il Collegio ha inoltre rilevato che le censure mirano a tutelare una posizione giuridica che appartiene alla Guardia Nazionale Ambientale, non evocata in giudizio.

Il TAR ha infine giudicato ragionevole la previsione dell’attestazione di inutilizzabilità rilasciata da una pubblica autorità, confermata dalla normativa sopravvenuta di cui alla legge 26 gennaio 2026, n. 14, che ha inserito i commi 8-bis e 8-ter nell’art. 5 del d.lgs. n. 209/2003. La non opponibilità del fermo non elimina la necessità dell’attestazione per la classificazione del veicolo come fuori uso, rappresentando il veicolo gravato da fermo una garanzia patrimoniale per il credito erariale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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