Accesso difensivo prevalente sulle esigenze di riservatezza dei terzi (TAR Sicilia n. 1715 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi spetta ai soggetti privati portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Non è necessaria la titolarità di una posizione già azionabile in giudizio, essendo sufficiente un interesse differenziato, serio e non emulativo, anche solo prospettico e potenziale. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’accesso difensivo è garantito in funzione della cura o della difesa dei propri interessi giuridici, sia giudiziali sia stragiudiziali. Ne consegue la tendenziale prevalenza dell’accesso sulle contrapposte ragioni di riservatezza dei controinteressati, salvo che i documenti non risultino esistenti. L’inerzia dell’Amministrazione integra il silenzio-diniego e giustifica la condanna all’ostensione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il condominio ricorrente agisce ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata al Comune di Palermo il 9 febbraio 2026 e trasmessa via PEC il giorno successivo. Oggetto della richiesta è una relazione di servizio della Polizia Municipale, relativa a un accertamento compiuto nell’aprile 2020 presso una media struttura commerciale confinante, nonché gli atti successivi eventualmente acquisiti.
L’interesse nasce da un sinistro avvenuto il 15 luglio 2020, quando un mezzo in uso alla società controinteressata avrebbe abbattuto il muro di separazione tra i seminterrati, provocando un afflusso d’acqua e danni ai locali del condominio. Poiché quest’ultimo intende promuovere il giudizio risarcitorio, la conoscenza della relazione — e delle irregolarità antincendio in essa riscontrate — risulta strumentale alla tutela delle proprie ragioni. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione senza riscontro, si è formato il silenzio-diniego; il Comune si è costituito con memoria di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, che riconosce la legittimazione a tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto e attuale. La norma non introduce un’azione popolare né un controllo generalizzato sull’attività amministrativa: l’interesse è diretto quando è personale, concreto quando è collegato al bene della vita coinvolto nel documento, attuale quando non è meramente potenziale.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3599 del 2025 e Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2012, il TAR ribadisce che è sufficiente qualsiasi interesse differenziato e protetto, purché serio e non emulativo, anche se non immediatamente azionabile. Necessaria è però la connessione tra documento e posizione sostanziale, dovendo l’ostensione servire a impedire o ostacolare il soddisfacimento di quella posizione. In difetto, il diniego è legittimo per genericità dell’istanza, come chiarito da TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 1601 del 2024.
Nel caso concreto il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale, desumibile dall’istanza del 9 febbraio 2026 e finalizzato a promuovere il giudizio risarcitorio. Il Collegio valorizza l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. L’accesso va riconosciuto nella sua strumentalità rispetto a ogni forma di tutela, giudiziale o stragiudiziale, anche solo prospettica, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 2023, Cons. Stato, Sez. III, n. 1213 del 2017, Cons. Stato, Sez. V, n. 3953 del 2018 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 4372 del 2016.
La Corte sottolinea che l’opzione sui rimedi da attivare non può essere rimessa, in via anticipata, all’Amministrazione o al depositario dei documenti: l’accesso serve anche solo a valutare se una determinata azione sia proponibile con successo. L’art. 24, comma 7, sancisce inoltre la tendenziale prevalenza dell’accesso difensivo sulle ragioni di riservatezza o segretezza tecnica e commerciale dei terzi, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 6444 del 2018.
Nel caso di specie il Comune non ha eccepito profili ostativi né impedimenti organizzativi, inidonei a paralizzare le istanze conoscitive salvo ipotesi eccezionali. L’unico limite riconosciuto è la inesistenza dei documenti, circostanza non prospettata. Il ricorso è pertanto accolto e il Comune condannato all’ostensione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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