Accesso difensivo al carteggio della Soprintendenza e silenzio sulla compatibilità paesaggistica (TAR Campania n. 3004 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, nozione più ampia di quella legittimante all’impugnativa e che non presuppone la lesione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. L’accesso difensivo, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in sede procedimentale o contenziosa, riceve protezione preminente e prevale sugli interessi di riservatezza dei terzi, salvo l’oscuramento dei dati eccedenti. Il suo accoglimento esige un nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e difese da apprestare, con richiesta adeguatamente motivata. Il formale accoglimento dell’istanza non integra il soddisfacimento della pretesa: persiste l’illegittimità del silenzio quando l’amministrazione non comunica data e modalità dell’ostensione.
Il Fatto
Il ricorrente, divenuto proprietario per successione di un opificio industriale comprendente tre capannoni, ha presentato in data 5 agosto 2025 istanza di accesso documentale al Comune e alla Soprintendenza per acquisire il carteggio della pratica di condono edilizio avviata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985. L’istanza era finalizzata a predisporre le controdeduzioni al preavviso di rigetto ricevuto nel luglio 2025 in tema di compatibilità paesaggistica dei manufatti.
Non avendo ottenuto alcun riscontro nel termine di legge, il proprietario ha proposto ricorso per la declaratoria del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione della documentazione detenuta da ciascuna amministrazione per quanto di rispettiva competenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che attribuisce il diritto di accesso a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. La nozione di situazione giuridicamente tutelata è più ampia di quella legittimante all’impugnativa, sicché la legittimazione spetta a chi dimostri che i documenti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti (sul punto TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 2582 del 2024).
Quanto all’accesso difensivo, il Tribunale richiama l’art. 24, ultimo comma, della legge n. 241/1990, che gli riconosce protezione preminente sugli interessi contrapposti, compresa la riservatezza dei terzi e delle imprese controinteressate, con eventuale oscuramento dei dati eccedenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 1978 del 2016; TAR Lazio Roma, Sez. IV, n. 5714 del 2022). Le condizioni di accoglimento sono tre: interesse ostensivo attuale, collegamento tra atti richiesti e difese da apprestare, richiesta adeguatamente motivata, da vagliare secondo un rigoroso nesso di strumentalità necessaria (Cons. Stato, A.P., n. 4 del 2021; Cons. Stato, Sez. VII, n. 2773 del 2024).
Nel caso concreto il ricorrente possiede tali condizioni: la documentazione attiene integralmente alla pratica di condono degli immobili di cui è proprietario ed è strumentale alla formulazione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto. Tuttavia, a verbale, la difesa ha dichiarato di aver già ottenuto gli atti detenuti dal Comune, individuati ai punti b), d) ed e) dell’istanza. Di qui, in forza dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in parte qua, comprovata dal deposito documentale comunale.
Per i restanti documenti, il Collegio rileva che il formale accoglimento dell’istanza da parte della Soprintendenza non equivale a soddisfacimento: l’amministrazione, nonostante l’interpello e il successivo invito a provvedere, persevera nel non comunicare data e modalità dell’accesso. Va quindi disattesa l’eccezione di cessazione della materia del contendere della difesa erariale, affermato il diritto all’ostensione e dichiarata l’illegittimità del silenzio rigetto. Il ricorso è accolto nei termini indicati, con ordine di esibizione entro trenta giorni, nomina del commissario ad acta e condanna alle spese della Soprintendenza.
Nota della Redazione
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