Silenzio-assenso su PAS: improcedibilità per sopravvenuta determinazione comunale (TAR Puglia n. 328 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il provvedimento amministrativo sollecitato intervenga nel corso del giudizio, ancorché con natura dichiarativa. In particolare, ove l’amministrazione adotti una determinazione con la quale prende atto dell’intervenuto perfezionamento per silentium del titolo abilitativo relativo a una procedura abilitativa semplificata (PAS), la pretesa azionata dal ricorrente deve ritenersi integralmente soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’adozione dell’atto sopravvenuto, conforme all’assetto di interessi dedotto in giudizio, integra infatti l’oggetto della domanda, rendendo inutile ogni ulteriore pronuncia nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato al Comune istanza per il rilascio della procedura abilitativa semplificata finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica, aveva proposto ricorso al TAR per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso, nonché, in subordine, per la declaratoria dell’inadempimento dell’amministrazione e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso. Il Comune e la Regione, regolarmente intimati, non si costituivano, mentre spiegava intervento ad opponendum una società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale aveva depositato la determinazione con la quale prendeva espressamente atto dell’intervenuto perfezionamento per silentium del titolo abilitativo richiesto. A fronte di tale sopravvenienza, la ricorrente aveva dichiarato, con memoria, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Il TAR ha ritenuto di dover prendere atto di tale dichiarazione, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, secondo cui la sopravvenuta adozione del provvedimento favorevole determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. La fattispecie è stata pertanto ricondotta all’ipotesi di improcedibilità di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più necessaria una pronuncia nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura formale della decisione e conformemente alla richiesta di parte ricorrente. La sentenza ha, infine, ordinato l’esecuzione della stessa da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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