Ottemperanza al giudicato e astreinte: esclusa per condotta del creditore (TAR Campania n. 3003 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, quando la sentenza azionata sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’obbligo di esecuzione si estende agli accessori e agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato del titolo. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. può essere negata quando al ritardo abbia concorso il comportamento scarsamente collaborativo del creditore, che abbia omesso di fornire gli estremi necessari al pagamento. La nomina del commissario ad acta è disposta sin d’ora per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

L’avvocato ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato discendente da una sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva condannato il Comune di Napoli al pagamento, nei suoi confronti quale difensore antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 504,16 oltre accessori di legge. Il ricorrente chiede che sia dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento, con interessi legali dal passaggio in giudicato, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune si costituisce e deduce di essersi attivato per il pagamento, chiedendo sin dall’ottobre 2022, a mezzo PEC, gli estremi identificativi e bancari del creditore, senza ottenere riscontro. All’udienza camerale le difese concordemente riferiscono che gli estremi erano stati comunicati solo qualche mese prima e che il pagamento non era ancora avvenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la legittimazione passiva del Comune di Napoli e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da certificazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996.

L’amministrazione resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dal perfezionamento della notifica, se anteriore.

Entro tale termine il Comune dovrà corrispondere la somma liquidata a titolo di spese processuali, pari a euro 504,16, con le voci accessorie indicate, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato del titolo e sino al soddisfo, in conformità all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

Il Collegio non accoglie invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Ragione ostativa è il comportamento scarsamente collaborativo del ricorrente, che ha comunicato con notevole ritardo gli estremi identificativi e bancari necessari al pagamento, contribuendo così al mancato assolvimento della statuizione giudiziale.

È accolta la richiesta di nominare sin d’ora il commissario ad acta, con il compito di provvedere al pagamento una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso commissariale è liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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