Illegittimo il diniego di rinnovo per debiti non definitivi (TAR Puglia n. 67 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo di autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari, la condizione della regolarità tributaria deve intendersi riferita esclusivamente a debiti definitivamente accertati e non può essere interpretata nel senso di subordinare il rilascio del titolo al pagamento di somme oggetto di contestazione giudiziale o non ancora consacrate in avvisi di accertamento definitivi. La pendenza di una lite tributaria esclude la certezza del credito e, quindi, la sua idoneità a fondare un provvedimento negativo. Il ricorso avverso un atto plurimotivato è inammissibile limitatamente ai capi di motivazione non specificamente impugnati, che restano consolidati e inoppugnabili. La domanda risarcitoria non può essere accolta quando manchi la prova del pregiudizio patrimoniale, specie ove gli impianti non siano mai stati rimossi e la disponibilità materiale degli spazi non sia mai venuta meno.
Il Fatto
Una società operante nel settore della cartellonistica pubblicitaria impugnava il diniego opposto dal Comune alla propria istanza di rinnovo di quattro autorizzazioni rilasciate nel 2019 e riferite a più impianti. Il provvedimento negativo, adottato nel giugno 2022, si fondava su due ragioni: la presunta irregolarità tributaria della società per annualità pregresse e, per alcuni impianti, la decadenza del titolo per mancata installazione delle strutture nel triennio di validità.
La ricorrente, oltre all’annullamento, chiedeva il risarcimento dei danni, lamentando principalmente la mancata considerazione della formazione del silenzio-assenso e l’illegittimità del Regolamento comunale applicato, adottato sulla base di una disciplina statale medio tempore abrogata dall’introduzione del canone unico patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo escluso la formazione del titolo per silenzio-assenso, affermando che il procedimento è soggetto alla disciplina speciale del Codice della Strada, che fissa il termine in 60 giorni ed implica valutazioni tecniche discrezionali. Ha quindi dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il triennio autorizzativo ormai interamente decorso; ha invece riconosciuto la permanenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., radicato nella domanda risarcitoria e nell’esigenza di evitare effetti pregiudizievoli per future istanze.
Il Tribunale ha poi rilevato la parziale inammissibilità del ricorso, trattandosi di atto pluri-motivato. La società aveva concentrato le censure esclusivamente sulla questione del silenzio-assenso e sulla regolarità tributaria, senza contestare l’autonoma ragione di diniego relativa alla decadenza per mancata installazione degli impianti. Tale capo motivazionale, non impugnato, si è consolidato. L’oggetto del giudizio è stato pertanto circoscritto all’autorizzazione integralmente eseguita e alla sola quota parte degli altri titoli riferita agli impianti effettivamente realizzati.
Nel merito, la domanda di accertamento è stata accolta. Il Collegio ha chiarito che l’abrogazione dell’imposta comunale sulla pubblicità non ha fatto venir meno la potestà impositiva dell’Ente né la legittimità della previsione regolamentare che subordina il rinnovo alla regolarità fiscale, da interpretarsi in via conservativa come riferimento all’obbligo generale di contribuzione. Il diniego è stato tuttavia ritenuto illegittimo perché fondato su debiti privi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: le pendenze per le annualità 2015-2018 erano sub iudice e per le annualità 2021-2022 non risultavano notificati avvisi di accertamento definitivi. Equiparare la mera pendenza di una pretesa tributaria a una situazione di irregolarità definitiva integra violazione del principio di legalità e di proporzionalità, oltre che del diritto di difesa, anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23225 del 2016, secondo cui la contestazione giudiziale del credito ne esclude la certezza.
La domanda risarcitoria è stata invece respinta. La ricorrente non aveva contestato specificamente la circostanza, eccepita dal Comune, della mancata rimozione degli impianti, circostanza che assume rilievo decisivo. La permanenza in loco delle opere esclude la sussistenza di un danno emergente e di un lucro cessante, non essendo mai venuta meno la disponibilità materiale degli spazi pubblicitari. I costi sostenuti per il contenzioso tributario sono stati ritenuti eziologicamente estranei al provvedimento di diniego. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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