Variante al PGT, osservazioni e affidamento al tecnico: legittimazione e discrezionalità (TAR Lombardia n. 1101 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica, la censura che deduce la violazione del principio di rotazione nell’affidamento dell’incarico al tecnico redattore dello strumento pianificatorio è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, poiché la legittimazione spetta soltanto agli operatori del mercato che subiscono una diretta lesione dalle regole poste a presidio della concorrenza. Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione dello strumento di pianificazione costituiscono un mero apporto dei privati, con conseguente assenza di un obbligo di motivazione analitica oltre a quella evincibile dai criteri desumibili dalla relazione illustrativa. Non è configurabile un affidamento qualificato alla conservazione della pregressa destinazione delle aree, né un divieto di reformatio in peius della zonizzazione, restando l’interesse del privato alla conferma della previgente disciplina un interesse di mero fatto.

Il Fatto

Due società proprietarie di immobili siti nel territorio comunale hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione definitiva della Variante al P.G.T., unitamente agli atti presupposti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Il previgente strumento classificava le aree come Ambito produttivo (zona D2), con edificazione ammessa solo tramite piano attuativo.

Negli anni 2008-2011 le parti private avevano proposto un programma integrato di intervento, mai approvato. Con la Variante le aree sono state inserite in un Ambito di rigenerazione territoriale ArT2, in cui è precluso l’insediamento di attività produttive, compresi gli allevamenti. Le osservazioni proposte dalle ricorrenti sono state respinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle plurime eccezioni di inammissibilità, respingendo nel merito il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per omessa applicazione del principio di rotazione, la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse. La legittimazione spetta soltanto agli operatori del settore che subiscono una diretta lesione dalle regole poste a presidio della concorrenza, non a soggetti estranei alla platea dei concorrenti.

Le ricorrenti sono risultate prive anche di interesse, poiché la loro lesione non deriva dalla redazione degli atti di pianificazione, attività preliminare e di per sé neutra, ma dalla scelta del Consiglio comunale di attribuire alle aree la contestata destinazione.

Quanto alla violazione dell’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, il Tribunale ha rilevato che l’osservazione è stata espressamente esaminata e puntualmente controdedotta. Il tecnico ha svolto la sola attività di predisposizione delle controdeduzioni, la cui approvazione è stata effettuata dal Consiglio comunale, con assunzione della paternità della decisione finale.

La controdeduzione soddisfa l’onere motivazionale, poiché le osservazioni costituiscono un mero apporto dei privati e non è richiesta una confutazione analitica di ciascuna di esse, essendo sufficiente il contrasto con i principi ispiratori del piano. La scelta di riqualificare l’ambito è supportata da elementi obiettivi: lo stato di degrado e abbandono, la presenza di aree boschive non trasformabili e di un corridoio ecologico della RER, la carenza di adeguate infrastrutture viarie e il parere dell’A.T.S.

Non è stata riconosciuta natura espulsiva alle previsioni, in assenza di attività produttiva in essere, né un affidamento qualificato, non essendo sufficiente l’avvio del procedimento di piano attuativo mai approvato. Il dedotto sviamento di potere è rimasto privo di supporto, trattandosi al limite di condotta personale priva di effetto causale sul procedimento, e la decisione è stata assunta all’unanimità dall’organo consiliare. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con reiezione della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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