Accolto il ricorso per ottemperanza per la Carta docente: obbligo dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13107 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato, notificata nelle forme di legge all’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non eseguita, legittima l’accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere provato l’inadempimento ove l’Amministrazione non abbia fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione. Non sono sindacabili in tale sede i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario, residuando all’Amministrazione il solo obbligo di dare puntuale esecuzione alle statuizioni del titolo esecutivo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Una docente a tempo indeterminato, risultata vittoriosa dinanzi al Tribunale ordinario di Velletri, chiedeva l’esecuzione della sentenza che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attivazione del beneficio e l’accredito della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Non avendo l’Amministrazione ottemperato alle statuizioni di condanna, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’ottemperanza del giudicato, lamentando l’inerzia del Ministero, che si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria di costituzione depositata da un ente non parte del giudizio, in quanto erroneamente inserita nel fascicolo telematico.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la regolare passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, la sua notifica nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Il giudice ha evidenziato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare l’avvenuta o corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio sulla ripartizione dell’onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha accolto la pretesa della ricorrente, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Per l’effetto, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
La sentenza ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha disposto la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti per i seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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