Decadenza per condono e detrazione IVA con prova documentale (Cass. civ. Sez. V n. 9974 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento per incompatibilità del condono con la normativa comunitaria non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere dedotta dal contribuente come motivo di impugnazione dell’avviso. La neutralità dell’imposizione armonizzata comporta che, pur in mancanza della dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti, dedotta entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo, va riconosciuta dal giudice tributario ove sussistano i requisiti sostanziali della detrazione. Le irregolarità formali, quali la mancata presentazione della dichiarazione e l’irregolare tenuta della contabilità, non impediscono la detrazione in presenza di tali requisiti. Il giudice di merito deve però quantificare in concreto il credito, senza demandare i conteggi all’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di sei avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2000-2005. Il disconoscimento delle detrazioni IVA si fondava, nella prospettazione dell’Agenzia delle entrate, sull’omessa tenuta delle scritture contabili e sull’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello del contribuente, rilevando la decadenza dell’Ufficio per gli anni 2000 e 2001, con questione ritenuta d’ufficio, e riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti della documentazione equipollente depositata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente. Il primo è fondato e assorbe gli altri. Dalla trascrizione del ricorso introduttivo emerge che la decadenza dal potere impositivo per gli anni oggetto di condono non era mai stata dedotta dal contribuente come motivo di impugnazione. Il giudice d’appello ha perciò introdotto una questione nuova, incorrendo in inammissibilità.
La Corte ribadisce il principio secondo cui l’eccezione di decadenza, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non è rilevabile d’ufficio, richiamando Cass. n. 24074 del 03/10/2018. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo — relativo alla proroga biennale dell’accertamento — e del terzo, concernente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’annullamento dei rilievi IRPEF e IRAP non contestati.
Il quarto motivo, attinente alla prova del diritto di detrazione, è fondato nei limiti esposti. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite — Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016 — secondo cui la neutralità dell’imposizione sul valore aggiunto impone di riconoscere l’eccedenza detraibile, pur in mancanza della dichiarazione annuale, se il contribuente rispetta i requisiti sostanziali della detrazione. Il contribuente può documentare tali requisiti anche in assenza dei requisiti formali, persino in caso di dichiarazione omessa.
La Corte opera un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, relativa alle imposte dirette, e richiama l’art. 8, comma 6, d.P.R. n. 322/1998. In tema di IVA, le Sezioni Unite pongono la condizione che la detrazione sia esercitata entro il termine dell’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998, cioè entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, in applicazione dell’art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, ratione temporis applicabile, richiamando anche Cass. n. 20051 dell’11/08/2017 e Cass. n. 19938 del 27/07/2018.
Nel caso concreto non si pone una questione di decadenza dal diritto alla detrazione: la contestazione riguarda la mancata dichiarazione IVA e l’irregolare tenuta della contabilità. Tali irregolarità, in presenza dei requisiti sostanziali, non impediscono la detrazione. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto parzialmente provato il diritto sulla base della documentazione, ma il suo accertamento è incompleto: si è limitata a indicare i documenti rilevanti senza operare la quantificazione concreta del credito. Non è ammissibile demandare i conteggi all’Agenzia delle entrate. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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