Interessi su indennizzo per ingiusta detenzione solo se richiesti e dal giudicato (Cass. pen. Sez. IV n. 33144 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi legali sulla somma attribuita a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. possono essere riconosciuti solo se l’interessato abbia proposto la relativa domanda: in mancanza, la pronuncia che li accordi è emessa ultra petita, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Ove richiesti, gli interessi — non moratori, ma corrispettivi — decorrono esclusivamente dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, avendo questo natura costitutiva e non dichiarativa. Solo con l’irrevocabilità il credito, di natura non risarcitoria, acquista i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dagli artt. 1219, 1224 e 1282 cod. civ., e l’obbligazione accessoria può dirsi venuta a esistenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., un indennizzo di euro 214.455,94 per l’ingiusta custodia cautelare sofferta per 867 giorni in relazione a un’imputazione poi definita con assoluzione, confermata in appello e divenuta irrevocabile. Il Ministero dell’economia e delle finanze, costituitosi tramite l’Avvocatura dello Stato, aveva chiesto il rigetto dell’istanza per asserita sussistenza di causa ostativa.
La Corte di appello di Genova, con ordinanza n. 7 del 12 marzo 2026, aveva accolto la domanda liquidando euro 205.455,94, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Il Ministero ha impugnato per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia oltre i limiti della domanda e, con il secondo, l’erroneità del dies a quo degli interessi, fissato alla pronuncia anziché al giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di qualificazione: il procedimento di equa riparazione, pur innestandosi nel sistema processuale penale, presenta quanto alla statuizione patrimoniale finale un contenuto immediatamente traslabile nell’area delle obbligazioni e dei diritti di credito. Per il segmento decisorio relativo alla somma e ai relativi accessori opera dunque il principio della domanda, nella proiezione codicistica dell’art. 112 cod. proc. civ.
Ne deriva che il giudice della riparazione non può attribuire alla parte beni della vita non oggetto di specifica richiesta, non essendo consentito — neppure come automatica conseguenza della condanna — il riconoscimento d’ufficio di accessori in assenza di puntuale allegazione e corrispondente istanza. Sul punto il Collegio richiama un orientamento univoco, citando Sez. IV n. 1856 del 07.01.2016 e Sez. IV n. 23745 del 06.06.2025.
La formula adoperata nell’atto introduttivo — imperniata sulla richiesta della somma ritenuta equa — non è suscettibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendere implicitamente una distinta pretesa sugli accessori del credito. Una simile lettura svuoterebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trasformerebbe una domanda di liquidazione dell’indennizzo in domanda cumulativa anche sugli interessi, in mancanza di qualsiasi univoco elemento testuale. La Corte territoriale ha quindi oltrepassato i limiti della domanda, incorrendo in ultrapetizione.
Assorbito il secondo motivo per la fondatezza del primo, la Corte ne approfitta per ribadire che l’ordinanza definitoria del procedimento ha natura costitutiva, non meramente dichiarativa del diritto all’indennizzo. Il credito dell’istante non può pertanto considerarsi perfetto, quanto a certezza, liquidità ed esigibilità, prima dell’irrevocabilità del provvedimento attributivo. Gli interessi al tasso legale — corrispettivi e non moratori — vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato, e non dalla data della domanda o della pronuncia, come affermato da Sez. III n. 45706 del 26.10.2011.
L’errore del giudice di merito non attiene a una mera improprietà formale della motivazione, ma investe la struttura giuridica della decisione, incidendo su un capo autonomo dell’ordinanza. Il sindacato di legittimità si traduce perciò in una pronuncia rescindente: l’ordinanza è annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alla corresponsione degli interessi, statuizione eliminata.
Nota della Redazione
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