Errore identificazione Ministero equa riparazione sanabile ex art 4 legge 260/1958 (Cass. civ. Sez. II n. 24270 del 31.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento, l’erronea individuazione dell’amministrazione statale destinataria della domanda costituisce una mera irregolarità, sanabile ex art. 4 della legge n. 260 del 1958, estensibile, per espressa previsione letterale, anche all’ipotesi di errore nella notificazione del decreto monitorio. La sanatoria può essere disposta dal giudice dell’opposizione, fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento, senza che ciò integri violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né del diritto di difesa dell’amministrazione pretermessa. Ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., l’inefficacia del decreto consegue alla sola mancanza o inesistenza giuridica della notifica nel termine, non alla sua nullità o irregolarità, che rileva unicamente ai fini dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un privato proponeva ricorso ex art. 3 della legge n. 89 del 2001 davanti alla Corte d’Appello per ottenere un equo indennizzo per la durata non ragionevole del fallimento di una società, dichiarato nel 2008 e definito con decreto di chiusura nel 2021. Il Consigliere Delegato accoglieva la domanda con decreto monitorio, condannando al pagamento il Ministero della Giustizia, benché il ricorso fosse stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Entrambi i Ministeri proponevano opposizione: il primo eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il secondo censurava la rettifica d’ufficio e l’inefficacia del decreto per mancata notifica nei trenta giorni. La Corte triestina riteneva la questione una irregolarità sanabile, assegnava termine per la notifica al Ministero della Giustizia e rigettava l’opposizione. Le amministrazioni ricorrevano per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione logica, e li dichiara infondati. Preliminarmente, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024, esclude che la partecipazione del Consigliere Delegato proponente al Collegio che definisce il giudizio integri causa di incompatibilità ex art. 51 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, non sussiste violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: l’opposizione era stata proposta da entrambi i Ministeri, sicché la Corte territoriale non ha agito d’ufficio, ma ha applicato l’art. 4 della legge n. 260 del 1958 in virtù del principio iura novit curia. La mancanza di titolarità passiva è qualificata come legitimatio ad causam, attinente all’identificazione del soggetto pubblico obbligato e non al merito della lite, come tale regolata dalla norma sulla rimessione in termini.
La Corte ribadisce che la fase monitoria si svolge inaudita altera parte, mentre l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a cognizione piena dello stesso procedimento, nella quale va eseguita la sanatoria. Il principio della Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17150 del 2019 resta applicabile, nonostante sia stato reso prima dell’articolazione bifasica del procedimento.
Sul secondo motivo, la Corte esclude che l’opposizione possa conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto per nullità o irregolarità della notifica. L’art. 644 cod. proc. civ. confina l’inefficacia alla sola mancanza o inesistenza giuridica della notifica nel termine; la notifica nulla o irregolare rileva solo per la proposizione dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. Poiché nel caso di specie la notifica era stata eseguita, pur se in modo irregolare, si versa in una mera irregolarità sanabile.
Infine, la Corte condanna le amministrazioni ricorrenti alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme, escludendo che la proposta di definizione accelerata costituisse un principio innovativo tale da giustificare la difformità della decisione.
Nota della Redazione
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