Ostensibilità parziale del parere legale endoprocedimentale (TAR Liguria n. 566 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai pareri legali resi per conto dell’amministrazione, sono sottratte all’ostensione le consulenze contenenti valutazioni di ordine strategico-difensivo in funzione di un contenzioso pendente o potenziale, a tutela del diritto di difesa dell’ente. Sono invece accessibili i pareri correlati a un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad essi collegato anche in termini sostanziali. La nozione di documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, comprende gli atti interni o non relativi a uno specifico procedimento concernenti attività di pubblico interesse. Nell’ipotesi di parere a contenuto promiscuo, il giudice può disporre l’ostensione parziale, escludendo le sole parti recanti considerazioni funzionali a un’eventuale strategia processuale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un edificio in un Comune ligure, chiedevano l’accesso al parere pro veritate redatto da un legale incaricato dall’ente con determinazione dirigenziale, relativo alla legittimità del fabbricato, nonché agli atti inerenti al medesimo. L’atto era stato richiesto con istanza del 13 agosto 2025, ma l’amministrazione si era rifiutata di esibirlo, sostenendo che la consulenza non si inserisse in un procedimento amministrativo e contenesse considerazioni strategiche in vista di una possibile lite.
Avverso il diniego, i proprietari proponevano ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.; il Comune si costituiva in giudizio resistendo. In adempimento dell’ordinanza istruttoria, l’ente trasmetteva in via riservata il parere al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sugli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, secondo cui le consulenze legali contenenti valutazioni di ordine strategico-difensivo sono escluse dal regime ostensivo, mentre i pareri correlati a un procedimento amministrativo concluso con provvedimento a essi collegato restano accessibili. La giurisprudenza citata — tra cui Cons. St., sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4143 e Cons. St., sez. III, 13 novembre 2023, n. 9677 — conferma il criterio della correlazione sostanziale con l’attività procedimentale.
Esaminato il documento, il Collegio ne rileva il contenuto promiscuo: la prima parte ricostruisce i titoli edilizi e paesaggistici del fabbricato, concludendo per la legittimità dell’originaria costruzione ma non del successivo incremento volumetrico; la parte centrale formula invece apprezzamenti per l’ipotesi in cui la situazione sfoci in un contenzioso. L’esito dell’actio ad exhibendum è quindi di accoglimento parziale: ostensibili premessa, §§ 1, 2.1, 2.2, 4 e conclusioni, sottratti all’accesso i §§ 2.3, 2.4 e 3.
Il Tribunale esclude che la natura interlocutoria del parere e la mancanza di un procedimento già avviato a carico dei proprietari ne impediscano l’accessibilità: risulta evidente la correlazione con l’indagine svolta dall’ente in vista di un’eventuale sanzione per abuso paesaggistico, come confermato dalla richiesta alla Soprintendenza di visionare le pratiche dell’immobile. La nozione di documento amministrativo, infine, ricomprende testualmente gli atti interni o non relativi a uno specifico procedimento concernenti attività di pubblico interesse.
La sentenza accoglie il ricorso e ordina al Comune di esibire il parere nei limiti indicati entro quindici giorni, compensando le spese salvo il rimborso del contributo unificato ai ricorrenti. La decisione applica il principio dell’accesso differenziato, coerente con il bilanciamento tra trasparenza e tutela della difesa dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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