Divieto generalizzato di stazioni radio base nelle aree non pubbliche è illegittimo (TAR Campania n. 1629 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica, è illegittimo il regolamento comunale che, nel disciplinare il corretto insediamento territoriale degli impianti, si risolva in un divieto generalizzato di localizzazione. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, i Comuni possono individuare siti sensibili in modo specifico e introdurre divieti puntuali, ma non possono estendere tali prescrizioni fino a escludere l’installazione in aree generalizzate del territorio. La clausola regolamentare che ammette le installazioni solo nelle aree di proprietà pubblica assorbe i divieti puntuali in una limitazione generalizzata e contrasta con la norma statale, che riserva allo Stato i limiti di esposizione e impone di non pregiudicare la copertura di rete. All’illegittimità della previsione regolamentare segue quella del provvedimento applicativo che ne mutua il vizio.

Il Fatto

Due società operatrici di telefonia mobile hanno presentato istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per installare nel territorio di un Comune una stazione radio base, sollecitando la convocazione della conferenza di servizi. L’area di installazione ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole per i profili archeologici.

Il Comune ha ritenuto l’istanza inammissibile, richiamando l’art. 3 del regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione, che non ammette installazioni in aree vincolate, e ha negato l’indizione della conferenza di servizi. Dopo un’ordinanza istruttoria che disponeva il riesame, l’Amministrazione ha confermato il diniego. Le società hanno impugnato i provvedimenti con ricorsi riuniti e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui, nell’esercizio del potere regolamentare previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, i Comuni non possono prevedere divieti generalizzati e indeterminati né introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La norma, come modificata dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020, consente di individuare siti sensibili in modo specifico, escludendo limitazioni alla localizzazione degli impianti e ogni incidenza sui limiti di esposizione riservati allo Stato.

La giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 307 e n. 331 del 2003) conferma che le scelte di localizzazione restano in capo a Regioni e Comuni, purché non rendano impossibile una rete completa di infrastrutture. Le stazioni radio base sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e risultano compatibili con qualsiasi zona e destinazione urbanistica.

Il Collegio distingue tra criteri e limiti di localizzazione: sono ammessi divieti puntuali, come quelli relativi a ospedali, scuole o centri storici, purché sia garantita una localizzazione alternativa che assicuri la copertura. Il regolamento non può invece individuare siti quali unici punti ammessi, invertendo il criterio normativo. Viene citata sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 5283 del 2022.

Nel caso concreto, la prescrizione regolamentare che ammette le installazioni solo nelle aree di proprietà pubblica è dirimente: essa risolve i divieti puntuali in un divieto generalizzato e introduce un duplice limite, puntuale e generale, in contrasto con la norma statale. Il provvedimento applicativo, che indica siti alternativi di proprietà comunale, ne mutua il vizio.

Pertanto i ricorsi introduttivi sono dichiarati improcedibili perché superati dal provvedimento successivo, mentre i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dell’art. 3 del regolamento e del provvedimento impugnato. L’Amministrazione dovrà riavviare il procedimento acquisendo il parere della Soprintendenza, salve le sue valutazioni sul vincolo paesaggistico e sulla compatibilità dell’impianto. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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