Il riesercizio del potere dopo l’annullamento non può introdurre nuove ragioni di diniego (TAR Liguria n. 1045 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui un provvedimento di diniego sia stato annullato in sede giurisdizionale, l’amministrazione, nell’esercitare nuovamente il proprio potere, non può introdurre per la prima volta nel provvedimento conclusivo nuove ragioni ostative che non erano state indicate nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, soprattutto quando tali ragioni contrastino con la qualificazione giuridica dell’intervento già operata dal giudice nella sentenza di annullamento. La presenza di un vincolo paesaggistico ex lege su un’area non legittima l’amministrazione a negare direttamente il permesso di costruire, ma impone l’indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 L. 241/1990 per acquisire l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ex art. 146 D.Lgs. 42/2004, trattandosi di decisione pluristrutturata in cui l’assenso dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è elemento necessario del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno su cui insiste un fabbricato diruto già adibito a ricovero attrezzi, presentava al Comune istanza di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico del 35%, cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione e realizzazione di garage interrato. Il primo diniego veniva annullato dal TAR con sentenza che aveva qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001. A seguito del nuovo procedimento, il Comune adottava un secondo diniego, fondato sulla qualificazione dell’opera come nuova costruzione e sulla presenza del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 D.Lgs. 42/2004, avendo l’area una distanza inferiore a 300 metri dalla linea di battigia.
La società impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990 per la mancata corrispondenza tra le ragioni del preavviso e quelle del diniego definitivo, il difetto di istruttoria sulla misurazione della distanza dal mare e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che il provvedimento impugnato presenta una doppia motivazione: la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e la ricorrenza del vincolo paesaggistico. Quanto alla prima ragione, il Collegio rileva che essa è stata introdotta per la prima volta nel provvedimento conclusivo, senza essere stata preceduta da alcuna indicazione nel preavviso di rigetto, in cui il Comune dava atto della sentenza di annullamento ma non anticipava il mutamento di qualificazione.
Tale modifica risulta inoltre in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 364/2020, che aveva espressamente riconosciuto l’intervento come ristrutturazione edilizia, alla luce della novella del 2013 che ha ricompreso nella nozione anche la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Il Comune, pur dichiarando di discostarsi da tale qualificazione, non poteva introdurre solo nell’atto finale una ragione che avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell’interessato già nella fase procedimentale partecipata.
Con riferimento al vincolo paesaggistico, il TAR ritiene il diniego illegittimo sotto un duplice profilo. Da un lato, l’amministrazione si è limitata a richiamare genericamente il vincolo, senza indicare l’esatta misurazione dell’area rispetto alla linea di battigia, tanto più che tale vincolo non risultava dalla cartografia regionale. Dall’altro lato, la mera esistenza del vincolo non avrebbe comunque potuto giustificare il rigetto diretto dell’istanza: l’amministrazione aveva l’onere di indire la conferenza di servizi, acquisendo il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di procedimento pluristrutturato in cui l’assenso dell’autorità di tutela è necessario per la decisione finale.
Il Collegio ha accolto il ricorso e annullato il diniego, con compensazione delle spese processuali, facendo salve le determinazioni che l’amministrazione dovrà adottare in conformità ai principi espressi.
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Nota della Redazione
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