Il ritardo nell’esecuzione del giudicato non legittima l’Amministrazione a richiedere un nuovo procedimento per intervenuta modifica della domanda (TAR Lazio n. 12777 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione, destinataria di un ordine di esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non può opporre il proprio protratto ed irragionevole ritardo nell’adempimento per sostenere la necessità di avviare un nuovo e distinto procedimento amministrativo, allorché la modifica della situazione di fatto sopravvenuta sia essa stessa conseguenza dell’inerzia. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine determinato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina pakistana, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale del diniego di visto per motivi di studio opposto dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad, con sentenza pubblicata il 17/7/2025 e notificata il 10/11/2025. A fronte della mancata esecuzione della pronuncia, proponeva ricorso per l’ottemperanza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione eccepiva che, a seguito di un colloquio consolare, era emerso che l’interessata aveva effettuato una nuova pre-immatricolazione presso un diverso Ateneo, ritenendo necessaria l’instaurazione di un distinto procedimento amministrativo.
La ricorrente contestava tale ricostruzione, evidenziando che il protratto ritardo del Ministero nell’esecuzione della sentenza aveva determinato il venir meno dell’originaria ammissione presso l’Università di Siena, costringendola a individuare un nuovo Ateneo per l’anno accademico successivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto plausibili le argomentazioni della ricorrente, incentrate sull’impossibilità per il MAECI di avvalersi del proprio irragionevole ritardo nell’esecuzione del giudicato, peraltro neppure impugnato, al fine di sostenere la necessità di un ulteriore e indeterminato differimento dell’adempimento a scapito del diritto allo studio dell’interessata.
Il Collegio ha rilevato che la circostanza sopravvenuta della nuova ammissione universitaria era diretta conseguenza dell’inerzia amministrativa: l’originaria ammissione presso l’Università di Siena non aveva potuto essere utilmente coltivata proprio a causa del ritardo, sicché l’interessata aveva dovuto procedere a una nuova pre-immatricolazione presso l’Università degli Studi di Sassari per l’anno accademico 2026/2027, superando il colloquio di verifica della lingua italiana e completando la preiscrizione sulla piattaforma Universititaly.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso in ottemperanza, allo stato degli atti e impregiudicata la questione dello spostamento della sede universitaria, ordinando al MAECI di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso della competente Sede Diplomatica di Islamabad entro dieci giorni dalla comunicazione della pronuncia. Ha altresì nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile dell’Ufficio Visti dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, per il caso di persistente inerzia, e ha liquidato le spese di lite a carico dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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