Accesso prioritario all’accreditamento per chi ha ottenuto il giudicato sulla compatibilità (TAR Puglia n. 1067 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento regionale che riconosce l’accesso prioritario all’accreditamento istituzionale alle strutture già munite di parere favorevole di compatibilità alla data della sua entrata in vigore, ma non a quelle che quel parere hanno ottenuto per effetto di una sentenza passata in giudicato di rivalutazione, realizza una disparità di trattamento non giustificata tra situazioni giuridicamente analoghe. La stretta connessione fattuale e logico-giuridica tra autorizzazione all’installazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento impone di estendere la medesima disciplina transitoria a chi ha conseguito il parere “ora per allora” in forza di un giudicato anteriore. La scelta regolatoria così conformata è viziata da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza, con conseguente annullamento derivato del diniego di accreditamento che di quella norma ha fatto applicazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura di radiodiagnostica, aveva a lungo contestato il parere negativo di compatibilità all’installazione di una risonanza magnetica grande macchina. Con la sentenza n. 1760/2021 questa Sezione aveva imposto alla Regione di rideterminarsi sull’istanza originaria, accertato il rilevante fabbisogno inevaso.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la società ha proposto giudizio di ottemperanza avverso la nota con cui la Regione rinviava al nuovo regolamento in corso di approvazione. Nelle more è intervenuto il r.r. n. 9/2022, che ha consentito alla ricorrente di ottenere il parere favorevole di compatibilità. La società ha poi impugnato il regolamento per la mancata estensione della corsia preferenziale all’accreditamento, impugnando altresì il successivo diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti. Al momento della proposizione la ricorrente era priva di legittimazione e di interesse: le censure investivano il bene della vita “accreditamento” rispetto al quale non era ancora stata presentata alcuna istanza formale. Il regolamento, atto normativo non direttamente lesivo, poteva essere contestato solo a seguito del diniego, richiamandosi i principi dell’Adunanza plenaria n. 4/2011 sulla distinzione tra titolarità della posizione sostanziale e utilità ricavabile dall’annullamento.
Passando al secondo ricorso, il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il vaglio di legittimità della norma regolamentare rispetto ai vizi del diniego. Ha richiamato il sindacato di ragionevolezza, nelle sue due declinazioni: il giudizio trilatero con tertium comparationis e quello a schema binario sulla razionalità intrinseca della norma, secondo il parere dell’Ad. comm. spec. n. 3014/2013.
Nel merito la censura è stata accolta. L’art. 4, comma 9, del r.r. Puglia n. 9/2022 consente l’accesso all’accreditamento alle strutture già munite di parere favorevole di compatibilità, mentre l’art. 5, comma 2, riserva la trattazione prioritaria solo alle richieste di verifica di compatibilità. Tale opzione è riduttiva: la stretta connessione tra installazione, esercizio e accreditamento imponeva di estendere la disciplina transitoria anche alle strutture che il parere avevano ottenuto per effetto di un giudicato anteriore.
Il Collegio ha ravvisato una disparità di trattamento non giustificata: situazioni analoghe, per identità di ratio ispirata all’imparzialità e alla parità tra operatori, sono state regolate in modo opposto. Ne è derivato il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Respinta l’eccezione regionale sul perimetro conformativo della sentenza n. 1760/2021, estraneo all’odierno thema decidendum dopo la conversione del rito. Il diniego del 9.7.2024 è stato annullato in via derivata, con assorbimento delle censure specifiche e declaratoria di improcedibilità del terzo ricorso.
Nota della Redazione
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