Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non è escluso dal mero vincolo paesaggistico se gli assensi sono stati acquisiti (TAR Puglia n. 589 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire, la formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non è esclusa dalla natura vincolata dell’area, quando per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i provvedimenti di assenso (autorizzazione paesaggistica, nulla osta idrogeologico, pareri endoprocedimentali) rilasciati dall’autorità preposta alla cura degli interessi pubblici. Le richieste di integrazione documentale formulate oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza non producono effetti sospensivi sul procedimento. È inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione delle previsioni di un Piano Urbanistico Generale soltanto adottato, trattandosi di atto privo di efficacia lesiva attuale.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una casa di campagna. Nel corso dell’istruttoria venivano acquisiti il parere urbanistico favorevole, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta idrogeologico, ma il procedimento non si concludeva. Dopo una richiesta di integrazione documentale e il pagamento del contributo di costruzione, la società chiedeva l’attestazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso, rimasta senza riscontro. Nelle more, il Comune adottava il nuovo PUG, le cui NTA prevedevano la decadenza dei titoli edilizi non ancora seguiti dall’inizio dei lavori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso. Richiamato l’art. 20, commi 3, 6 e 8, d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale rileva che l’area è soggetta a vincoli ma che, per il medesimo intervento, erano stati già acquisiti tutti gli atti di assenso necessari e in corso di validità. La richiesta di integrazione documentale del 16 aprile 2024, intervenuta ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, non poteva produrre effetti sospensivi del procedimento. Il titolo edilizio si è pertanto perfezionato per silentium, decorsi novanta giorni dall’acquisizione dell’ultimo atto di assenso.

La domanda subordinata di condanna a provvedere espressamente è stata assorbita. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione degli atti di adozione del nuovo PUG: si tratta di uno strumento soltanto adottato, non ancora efficace, la cui unica misura di salvaguardia è la sospensione dell’esame delle istanze non ancora definite, ex art. 13 l.r. n. 20/2011. L’istanza della ricorrente si era già perfezionata per silentium prima dell’adozione del piano.

Né risulta che l’amministrazione abbia opposto la decadenza del titolo o contestato specificamente la non conformità del progetto alle previsioni del nuovo strumento urbanistico. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, mentre la Regione Puglia, non costituita, ne è rimasta esclusa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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