Accollo statale delle garanzie dei soci di cooperative agricole e diritto di ripetizione (Cass. civ. n. 25344 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cooperative agricole insolventi, l’assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dai soci fideiussori a favore della cooperativa, con conseguente liberazione dei soci garanti ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 237/1993, pur essendo un diritto attribuito dalla legge al socio, non costituisce un effetto automatico della stessa, ma richiede un provvedimento espresso da adottare all’esito di un procedimento amministrativo. L’intervento dello Stato determina sì la liberazione dei soci garanti nei confronti dei creditori originari, ma resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito all’insolvenza della cooperativa o che non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, ai sensi dell’art. 126, comma 3-bis, legge n. 388/2000; tale diritto di ripetizione è insito nel sistema anche prima dell’introduzione della norma, in forza dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Il Fatto

Gli eredi di un socio di una cooperativa agricola, che aveva garantito personalmente i prestiti e gli affidamenti bancari accordati alla cooperativa, chiedevano l’accertamento del diritto del loro dante causa all’ammissione ai benefici di cui all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 237/1993, ossia all’accollo a carico del bilancio dello Stato delle garanzie prestate, con esclusione del diritto di ripetizione. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali aveva comunicato l’esclusione del socio dall’intervento pubblico, ritenendolo responsabile dell’insolvenza della cooperativa. I giudici di merito, in sede di riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR, avevano dapprima accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Ancona, su impugnazione del Ministero, l’aveva rigettata, valorizzando le risultanze di una sentenza penale di condanna, poi dichiarata estinta per prescrizione, per il reato di bancarotta per distrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi, in quanto connessi, che riguardavano la presunta automaticità dell’effetto liberatorio e la rilevanza dei precedenti penali del socio garante. Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva il difetto di specificità e autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano riprodotto nel ricorso il testo delle sentenze richiamate, né avevano dato riscontro del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’art. 4 d.m. 2.10.1995.

Sul punto, la Corte ricorda che il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile solo se si tratta di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, non nel caso di sentenza dichiarativa della prescrizione, escludendosi l’applicazione analogica dell’art. 654 cod. proc. pen. Nel caso di specie, però, la Corte d’Appello aveva svolto un autonomo e congruo vaglio dei fatti, desumendo dalla sentenza penale elementi di responsabilità del socio nell’insolvenza della cooperativa.

Quanto al quadro normativo, la Corte chiarisce che l’assunzione da parte dello Stato delle garanzie dei soci non è un effetto automatico ma richiede un provvedimento espresso, all’esito di un procedimento amministrativo, come già affermato da precedenti pronunce. Il diritto di ripetizione dello Stato nei confronti dei soci che abbiano contribuito all’insolvenza, pur essendo stato codificato solo con l’art. 126, comma 3-bis, legge n. 388/2000, era già insito nel sistema per i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., anche a prescindere dalla normativa di attuazione.

Quanto al terzo motivo, che censurava la valutazione delle prove e l’omesso esame di fatti decisivi, la Corte lo qualifica come volto a una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello ha infatti esplicitato in modo intellegibile e congruo il proprio iter argomentativo. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo in caso di errata attribuzione dell’onere della prova, non nella valutazione delle prove, mentre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice ha dichiarato di non dover osservare la regola o ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti.

Infine, sul quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla decadenza della fideiussione ex art. 1957 cod. civ., la Corte lo rigetta perché i ricorrenti non avevano riprodotto il testo della garanzia originaria, né avevano fornito la compiuta illustrazione della corretta soluzione, come richiesto per i vizi di error in procedendo. La decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. è, comunque, derogabile dalle parti, anche con comportamento concludente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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