Art. 745 c.c. Frutti e interessi
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
Funzione della norma
L’art. 745 c.c. disciplina il momento dal quale il coerede donatario deve riversare alla massa i frutti dei beni donati o gli interessi sulle somme soggette a conferimento, fissando come dies a quo il giorno dell’apertura della successione e non quello della donazione: tutto ciò che il donatario abbia percepito prima della morte del de cuius resta definitivamente acquisito al suo patrimonio e non entra nel riequilibrio divisorio. La funzione sistematica della norma è duplice: rispettare la libertà del donante durante la propria vita, evitando che il coerede sia chiamato a rendere frutti maturati quando nessuna comunione ereditaria esisteva ancora; e impedire che, dopo la morte, il donatario continui a trattenere in via esclusiva utilità economiche che, secondo la logica della collazione, devono concorrere alla parità tra coeredi.
I tre piani da distinguere
Il problema pratico centrale della norma è distinguere tre piani: il godimento o i frutti maturati ante mortem, che restano estranei alla collazione; i frutti naturali o civili e gli interessi maturati post mortem, dovuti alla massa; e le utilità solo apparentemente assimilabili a frutti, ma che dipendono da un diverso titolo giuridico e restano fuori dalla norma. Cass. 24976/2025 conferma che frutti e interessi sono dovuti soltanto dall’apertura della successione, utile per respingere domande che pretendano il computo di canoni o interessi riferiti a un periodo anteriore alla morte del de cuius. Cass. 17755/2023 ribadisce che, quando la collazione investe somme di denaro o attribuzioni da imputare, gli interessi decorrono dal giorno dell’apertura della successione, non da quello della dazione.
Collazione per imputazione: debito di valuta e interessi legali
«Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione — che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente —, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati, non i frutti civili dell’immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione (Cass. 5659/2015; Cass. 9177/2018).» (Cass. 19230/2024)
Nello stesso senso, Cass. 4671/2022 qualifica l’obbligo del donatario come debito di valuta nascente da una fictio iuris, con interessi legali decorrenti dall’apertura della successione; Cass. 18211/2020 conferma l’art. 745 c.c. come norma speciale sulla decorrenza degli interessi, che opera senza necessità di previa messa in mora.
Frutti civili: il criterio della maturazione giorno per giorno
I frutti civili maturano giorno per giorno: per un immobile locato, i canoni successivi alla morte del de cuius spettano alla massa in quanto frutti del bene donato soggetto a collazione, mentre quelli anteriori restano del donatario (Trib. Ragusa 1672/2024). Nel caso del figlio che abbia ricevuto in donazione un appartamento poi locato a terzi, gli altri coeredi possono chiedere la collazione del bene o del suo valore e i canoni riscossi dopo il decesso; il donatario che eccepisca di avere goduto del bene già da anni in forza della donazione non elide la distinzione tra canoni anteriori, estranei alla massa, e canoni successivi, da conferire o imputare.
Se il godimento del bene da parte del coerede dipende non da una donazione ma da un comodato o da altro titolo gratuito privo di animus donandi, manca il presupposto stesso della collazione e la norma non entra in gioco (Cass. 24976/2025). Analogamente vanno distinti i veri frutti del bene collazionando dalle utilità economiche derivanti dall’attività personale del coerede: per aziende e partecipazioni, occorre distinguere gli utili come meri frutti civili della quota dai proventi riconducibili all’attività imprenditoriale del coerede.
Onere della prova e limiti istruttori
Chi pretende l’inserimento dei frutti o degli interessi nella massa deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza della donazione soggetta a collazione e l’effettiva percezione dei frutti da parte del donatario, o quanto meno i dati necessari alla loro liquidazione: Cass. 17198/2024 afferma che il coerede che chieda la restituzione dei frutti deve dimostrare che il donatario li abbia effettivamente riscossi, impedendo domande fondate su un godimento solo presunto. Occorre allegare contratti di locazione, estratti conto, quietanze, documenti fiscali, accrediti o rendiconti bancari; per pagamenti o frutti di rilevante entità, la prova testimoniale incontra i limiti dell’art. 2721 c.c., sicché il fascicolo documentale va costruito prima delle preclusioni istruttorie (Trib. Massa 27/2025).
Coordinamento con la resa dei conti
La liquidazione dei frutti richiede spesso un accertamento contabile delle somme riscosse dal coerede donatario, in coordinamento con l’art. 723 c.c. sulla resa dei conti. Il rendiconto dei frutti civili non può essere disposto d’ufficio: occorre istanza di parte, soprattutto quando siano necessari conteggi analitici su canoni, incassi o proventi (Trib. Milano 83/2025). Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. può incidere sulla lite: se il convenuto non contesta in modo specifico l’esistenza del contratto di locazione, l’ammontare dei canoni o la percezione di determinati proventi, tali circostanze si consolidano nel thema decidendum. Rileva inoltre il collegamento con l’art. 748 c.c.: spese straordinarie e migliorie sostenute dal donatario incidono sulla base economica del rapporto e possono riflettersi sulla quantificazione delle utilità da considerare.
Errori frequenti
- Pretendere il computo di frutti o interessi maturati prima dell’apertura della successione. Sono dovuti solo i frutti e gli interessi maturati dal giorno della morte del de cuius.
- Confondere il debito da collazione per imputazione con un debito di valore soggetto a rivalutazione. Si tratta di un debito di valuta, con applicazione del principio nominalistico e interessi legali dalla data di apertura della successione.
- Chiedere il rendiconto dei frutti senza una specifica istanza di parte. Il rendiconto non è disposto d’ufficio.
- Limitarsi ad allegazioni generiche sulla percezione dei frutti da parte del donatario. Occorre provare l’effettiva riscossione, con documentazione puntuale.
Cosa fare
Va individuato con precisione il dies a quo, distinguendo i frutti o gli interessi maturati prima e dopo l’apertura della successione.
Va allegata la documentazione idonea a provare la produzione e l’effettiva percezione dei frutti civili da parte del donatario, quando si tratti di beni immobili locati o produttivi di reddito.
Va proposta, se necessaria, una specifica domanda di rendiconto ai sensi dell’art. 723 c.c., da cumulare con la domanda divisoria e di collazione.