L’accettazione a saldo della proposta risarcitoria non esime il Ministero dal pagamento (TAR Toscana n. 1122 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’accettazione “a saldo” della proposta risarcitoria formulata dall’Amministrazione in esecuzione di una sentenza di condanna comprende interessi e rivalutazione monetaria maturati fino a quel momento. Resta perciò dovuta la corresponsione della somma pattuita, oltre interessi al saggio legale decorrenti dal giorno dell’accettazione sino al saldo. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine, e in difetto di pagamento ne accerta l’inottemperanza. La pronuncia di condanna alle spese segue il criterio della soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, con precedente sentenza del TAR Toscana, la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno da esposizione a polveri di amianto nel corso delle proprie funzioni, con diagnosi di infermità pleuriche e polmonari. In quella sede il giudice aveva ordinato all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di formulare una proposta risarcitoria sulla base dei criteri indicati nella relazione del consulente tecnico d’ufficio.

Il Ministero aveva offerto la somma di € 85.621,22, che il ricorrente aveva accettato “a saldo” con dichiarazione di non avere più nulla a pretendere. Nonostante i solleciti, l’Amministrazione non aveva poi pagato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento della somma, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112 c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza ottemperata sia stata integralmente eseguita, poiché il Ministero non ha ancora corrisposto la somma pattuita a titolo di risarcimento del danno.

Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale ordina al Ministero della Difesa di dare piena esecuzione al giudicato e di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 85.621,22, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se antecedente.

Sul punto degli accessori la motivazione è puntuale. Poiché la somma offerta è stata accettata dal ricorrente “a saldo” del risarcimento del danno biologico e non patrimoniale, con espressa dichiarazione di non avere più nulla a pretendere, l’importo deve intendersi comprensivo degli interessi sino ad allora maturati e della svalutazione del credito risarcitorio.

Da ciò discende la condanna del Ministero alla corresponsione degli interessi al saggio legale per ogni giorno di ritardo nel pagamento della somma pattuita, con decorrenza dal 27 giugno 2025 sino al saldo. Il Collegio condanna infine l’Amministrazione alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri e accessori, secondo il criterio della soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario del ricorrente. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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