Demolizione pergotenda su suolo demaniale vincolato e ordine di ripristino vincolato (TAR Campania n. 1675 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivata con la descrizione delle opere e l’indicazione delle ragioni dell’abusività, senza necessità di ulteriore motivazione su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Il decorso del tempo non genera affidamento legittimo in capo al proprietario, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che consolidano aspettative e rapporti giuridici certi, evenienza esclusa quando le opere siano prive dei titoli prescritti. L’installazione di manufatti leggeri che creano uno spazio chiuso, stabilmente destinato a esigenze non temporanee di un’attività commerciale, integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, soggetta a regime autorizzatorio; la qualificazione come pergotenda esige che l’opera non realizzi nuovi volumi o superfici utili. La natura vincolata del provvedimento esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del privato condurre a esito diverso.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la Disposizione Dirigenziale n. 184/A del 20/6/2022, con cui il Comune di Napoli ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di una struttura in ferro e teli in plastica avvolgibili, installata su suolo in concessione demaniale presso un’attività di ristorazione.
L’Amministrazione contesta la difformità rispetto a quanto autorizzato e l’assenza del parere della Soprintendenza, ricadendo l’area in zona vincolata. La ricorrente chiede anche la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida con cui aveva richiesto l’ostensione del verbale di sopralluogo, atto presupposto del provvedimento. Con motivi aggiunti impugna il verbale di sopralluogo, depositato in giudizio dal Comune. All’udienza dell’11 dicembre 2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul silenzio, il Collegio rileva che la documentazione prodotta dal Comune attesta la trasmissione della documentazione richiesta a seguito del pagamento dei diritti dovuti, circostanza non contestata. Difetta dunque il presupposto dell’inerzia e la domanda è infondata.
Quanto ai primi due motivi, il TAR richiama la Cons. Stato Sez. III n. 7726 del 3/10/2025: l’ordine di demolizione è atto vincolato e il decorso del tempo non consolida alcun affidamento. Nel caso concreto il provvedimento è adeguatamente motivato mediante il richiamo al verbale di sopralluogo, che rende evidenti i presupposti di fatto: la difformità tra il mero posizionamento di tavoli e sedie e la realizzazione di una struttura ombreggiante ancorata stabilmente alla ringhiera, in assenza del parere della Soprintendenza per il vincolo paesaggistico. La deduzione sull’installazione risalente a oltre quindici anni è sconfessata dalla produzione documentale del Comune.
Sulla qualificazione dell’opera, il Collegio osserva che l’installazione di manufatti leggeri implicanti uno spazio chiuso, destinato a esigenze non temporanee e stabilmente utilizzato come ambiente di lavoro, integra nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001. Perché ricorra la pergotenda, l’opera non deve determinare la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici utili: nella specie la struttura non amovibile ha creato un nuovo volume.
Sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ribadisce che l’attività di repressione degli abusi edilizi, avendo natura vincolata, non la richiede, non potendo la partecipazione del privato determinare esito diverso (Cons. Stato Sez. VI n. 4640 del 28/05/2025). La natura di intervento libero rileva ai soli fini urbanistici ed edilizi: in presenza di un vincolo paesaggistico, l’opera resta soggetta alla valutazione dell’organo tutorio.
Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile nella parte relativa al verbale di sopralluogo, atto endoprocedimentale privo di concreta lesività, non configurandosi l’illegittimità derivata, che opera dall’atto presupposto a quello consequenziale e non viceversa. Il ricorso introduttivo è respinto; le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
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Nota della Redazione
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