Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Toscana n. 1129 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, comprese le sentenze del giudice del lavoro. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta la perdurante inerzia e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine congruo. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvede anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio mediante il pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Un avvocato, difensore antistatario in un giudizio di lavoro, ottiene dal Tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate con sentenza n. 308/2025 pubblicata il 30.06.2025. La decisione non viene impugnata e passa in giudicato.

Notificata la sentenza all’amministrazione, il legale non riceve alcun pagamento. Propone allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione integrale delle somme riconosciute, gli interessi legali e la nomina di un commissario. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile e non oppone difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Tra questi rientra la pronuncia del Tribunale di Livorno, non più impugnabile.

La passività del titolo è documentata dall’attestazione del passaggio in giudicato prodotta in giudizio, che soddisfa la richiesta dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è ritualmente notificato e depositato.

Il TAR rileva che il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero e che, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’amministrazione non ha provveduto. L’inerzia integra il presupposto dell’ottemperanza.

Accertato l’inadempimento, il Collegio ordina il pagamento di quanto liquidato per compensi professionali, spese esenti, rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato e agli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla notifica del ricorso per ottemperanza. Assegna all’ufficio competente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, che provvederà nei successivi sessanta giorni senza diritto al compenso. Il Collegio richiama l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, che impone l’esecuzione anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio mediante il pagamento in conto sospeso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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