Detrazione riqualificazione energetica: comunicazione tardiva all’ENEA non comporta decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 15214 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria. Rileva, in senso contrario, la finalità essenzialmente statistica — di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico — per la quale l’adempimento è prescritto. Ne consegue che l’omessa o tardiva comunicazione resta priva di effetti preclusivi sul diritto alla detrazione, con assorbimento di ogni questione relativa all’istituto della remissio in bonis.
Il Fatto
A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF per l’anno 2013, l’Amministrazione finanziaria disconosceva la detraibilità delle spese sostenute dal contribuente per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. L’ufficio notificava dapprima la comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, poi la cartella di pagamento con interessi e sanzioni.
Il contribuente impugnava entrambi gli atti; la Commissione tributaria di primo grado rigettava i ricorsi riuniti. In appello, la Commissione tributaria di secondo grado accoglieva il gravame della parte privata e rigettava quello incidentale dell’Amministrazione, annullando gli atti. Il giudice di seconde cure riteneva che la comunicazione all’ENEA fosse intervenuta prima dell’avvio del controllo formale, con applicazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denunciava violazione dell’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012. Secondo la ricorrente, i requisiti dell’agevolazione andrebbero valutati nel momento in cui si esercita il diritto alla detrazione nella prima dichiarazione utile, essendo le successive la prosecuzione della medesima detrazione.
La Corte disattende anzitutto la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, escludendo un contrasto interno di giurisprudenza: il precedente invocato è stato reso in pubblica udienza dopo essere stato rimesso per rilevanza della questione, e ha espressamente confutato la decisione asseritamente contraria; altro arresto, conformato a quest’ultima, non si è confrontato con il primo. Il principio espresso non confligge con le sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 34419 e 34452 del 2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo hanno distinto crediti inesistenti e non spettanti senza decidere il punto.
La Corte esclude poi la formazione di un giudicato interno implicito sulla natura decadenziale del termine. I giudici di merito hanno deciso in applicazione del criterio della ragione più liquida, senza soffermarsi sul punto: il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto non oggetto di specifica disamina (Cass. n. 32650/2021, Cass. n. 1828/2018). Il contribuente non era quindi onerato di ricorso incidentale.
Nel merito, la Corte ribadisce l’insegnamento di Cass. n. 7657/2024: la locuzione “sono tenuti a trasmettere all’ENEA” non basta a configurare una decadenza, che deve evincersi tassativamente dalla normativa primaria o secondaria. Il rinvio alle disposizioni della legge n. 449 del 1997 e del D.M. n. 41 del 1998 è fisso, poiché l’onere di comunicazione all’ENEA trova prima ingresso nel D.M. del 2007, senza espressa comminatoria. La finalità dell’adempimento è di monitoraggio del risparmio energetico, come conferma la risoluzione n. 46/E del 2019 dell’Agenzia.
Poiché l’omessa o tardiva comunicazione non avrebbe potuto comportare la decadenza, resta ultronea la disamina dell’istituto della remissio in bonis. Il ricorso è respinto; la sentenza è confermata con correzione della motivazione ai sensi degli artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio, definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., integra un’ipotesi di abuso del processo: la ricorrente è condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con somma a favore della controparte e della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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