Rimborso sisma 1990: tempestiva l’istanza del sostituto anche dopo il pagamento integrale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16687 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione automatica agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, l’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, norma di interpretazione autentica dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2000, riconosce il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992 sia a chi non ha ancora pagato, sia a chi ha già provveduto al pagamento integrale del tributo, rendendo quanto versato non dovuto ex post. Il termine biennale per l’istanza di rimborso, ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorre dal 1° marzo 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 31/2008 del d.l. n. 248/2007, non già dalla diversa scadenza del 31 marzo 2008 fissata per la regolarizzazione di chi non aveva adempiuto. Sussiste la legittimazione alternativa del sostituto e del sostituito d’imposta a richiedere il rimborso della somma non dovuta, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

La società, quale sostituto d’imposta, aveva versato per gli anni 1990-1992 l’IRPEG e l’ILOR in misura superiore al 10% previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2000 per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990. Presentata istanza di rimborso del 90% delle imposte versate, l’Amministrazione finanziaria formava silenzio-rifiuto.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia riconosceva il diritto al rimborso per IRPEG e ILOR, ritenendo tempestiva l’istanza presentata entro il biennio decorrente dal 1° marzo 2008. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativi alla sussistenza del diritto al rimborso in caso di avvenuto pagamento integrale e alla tempestività dell’istanza. Richiamato il contenuto dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, quale norma di interpretazione autentica, la Corte conferma il consolidato orientamento per cui la definizione agevolata può avvenire con due modalità: per chi non ha pagato, mediante versamento del solo 10% entro il 16 marzo 2003; per chi ha già versato, mediante rimborso del 90% di quanto corrisposto, in quanto l’intervento normativo costituisce ius superveniens favorevole che rende non dovuto ex post quanto già pagato.

Quanto al termine, la Corte distingue l’ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sopravvenuto rispetto al pagamento, applicandosi in tal caso il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il dies a quo va individuato nel 1° marzo 2008, data di entrata in vigore della legge n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248/2007, che ha prorogato i termini per la definizione agevolata. La Corte evidenzia la diversa decorrenza rispetto al 31 marzo 2008, termine fissato per la regolarizzazione di chi non aveva ancora adempiuto, con la conseguenza che l’istanza presentata il 28 novembre 2007 risulta tempestiva.

Quanto al secondo motivo, concernente la legittimazione attiva, la Corte richiama il principio della legittimazione alternativa di sostituto e sostituito a richiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Nel caso di specie, ad agire era stata la società quale sostituto d’imposta che aveva versato l’imposta dovuta dal debitore sostanziale, sicché la doglianza dell’Agenzia non coglie le ragioni della decisione impugnata.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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