Il decesso dopo la notifica del ricorso per cassazione non determina l’interruzione e l’intimazione non impugnabile per vizi della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 6125 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, in ragione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo. L’intimazione di pagamento successiva alla notifica di una cartella esattoriale non impugnata è impugnabile esclusivamente per vizi propri, e non per i vizi afferenti alla cartella o all’atto presupposto, anch’esso non impugnato. È inammissibile, per difetto di specificità, la censura avverso la liquidazione delle spese processuali che non indichi analiticamente le singole voci della tariffa forense asseritamente violate. In tema di spese, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non sia stato violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa alla somma di euro 39.803,18, emessa all’esito di un controllo formale ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il mancato versamento di IRAP, IRPEF, IVA e addizionali per l’anno d’imposta 2004. La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello, rigettava il gravame, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione per vizi relativi all’atto prodromico, ossia la cartella esattoriale, ritualmente notificata e mai impugnata. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso la rilevanza della comunicazione, da parte del difensore, della morte del ricorrente intervenuta dopo la notificazione del ricorso per cassazione. Ha ricordato che, nel giudizio di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, richiamando il proprio consolidato orientamento (tra cui Cass. Sez. U. n. 14385 del 2007).
Ha poi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva nelle controversie tributarie dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, cui spetta esclusivamente la legittimazione processuale e sostanziale.
Quanto al primo e al secondo motivo, concernenti la mancanza di motivazione sul presupposto impositivo dell’IRAP, la Corte li ha ritenuti infondati. Le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata unicamente sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione per vizi afferenti ad atti presupposti divenuti definitivi. La CTR aveva fornito una motivazione idonea, affermando che l’avviso di mora successivo a cartella non impugnata è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per quelli della cartella o dell’atto presupposto.
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato analiticamente le voci della tariffa forense violate. Il quarto motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è stato giudicato infondato, essendo il sindacato di legittimità limitato ad accertare che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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Nota della Redazione
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