Accise gas, prova del surplus e aliquota agevolata a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 34654 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione che l’amministrazione finanziaria trae dalla differenza tra i quantitativi di gas naturale acquistato e quelli oggetto di dichiarazione è legittima. Posta l’esistenza di una differenza significativa, la prova della destinazione del surplus a uso diverso dal consumo grava sul contribuente. Nel settore delle accise l’aliquota massima è quella prevista dalla legge, mentre le altre aliquote sono agevolate: ne deriva che la presunzione dell’Ufficio è legittima e spetta alla società contribuente provare il diritto all’applicazione di un’aliquota agevolata. È esclusa l’applicabilità analogica di disposizioni dettate in materia di IVA per la definizione delle controversie a seguito di accertamento con adesione.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di pagamento per mancato versamento di accise sul gas naturale per il 2012 e un atto di irrogazione di sanzioni per insufficiente versamento per il periodo 2012-2013. L’Ufficio contestava lo sbilancio tra gas acquistato e gas venduto, con riferimento sia al gas fornito dal gestore nazionale sia a quello proveniente dagli hub esteri.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, aveva ritenuto che la consulenza tecnica avesse accertato un’immissione in consumo inferiore a quella contestata, che per la quota ceduta a un terzo non vi fosse prova dell’immissione nella rete nazionale e che l’applicazione dell’aliquota massima fosse incongrua. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta l’inversione dell’onere della prova. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la presunzione di evasione fondata sulla differenza tra gas acquistato e gas dichiarato è del tutto legittima (Cass. n. 2229 del 30/01/2025). Posta una differenza significativa, la prova della destinazione del surplus a uso diverso dal consumo grava sul contribuente.
La Commissione tributaria regionale, partendo dalle risultanze della consulenza, aveva escluso il fatto generatore dell’imposta per la quota consegnata al terzo, sul presupposto della mancata prova dell’immissione nella rete nazionale e della successiva fornitura al consumatore finale. Per la Corte tale conclusione contraddice il principio richiamato e integra una indebita inversione dell’onere della prova: è la società a dover dimostrare l’avvenuto trasferimento del gas acquistato, emergendo peraltro che il cessionario operava semplicemente come shipper.
Il secondo motivo, relativo all’applicabilità dell’aliquota media in luogo di quella massima, è parimenti fondato. La Commissione aveva applicato in via analogica l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997, disposizione dettata in materia di IVA per la definizione delle controversie a seguito di accertamento con adesione. La Corte la ritiene palesemente inapplicabile alla fattispecie.
Di fronte alla presunzione dell’amministrazione doganale, relativa all’immissione in consumo verso utenza civile, grava sul contribuente la prova della minore aliquota applicabile, prova sulla quale la Commissione non si è soffermata, facendo esclusivo riferimento a tabelle allegate alle memorie di cui non si espone oggetto e contenuto. L’aliquota massima è quella prevista dalla legge, mentre le altre sono agevolate: ciò legittima la presunzione dell’Ufficio e l’onere probatorio a carico della società.
Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del procedimento.
Nota della Redazione
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