Recupero accise gasolio agevolato legittimo verso concorrente in frode (Cass. civ. Sez. V n. 2708 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fraudolenta evasione dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati deve ritenersi assoggettato al tributo, oltre che alle sanzioni penali, non solo il fabbricante o il produttore, ma chiunque sottragga o concorra a sottrarre i prodotti petroliferi all’accertamento e al pagamento dell’imposta. L’amministrazione finanziaria può pertanto intimare il pagamento del tributo a qualunque autore della frode fiscale, quale soggetto passivo del rapporto tributario, senza che occorra il previo accertamento della responsabilità penale. Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiega automaticamente efficacia di giudicato, poiché vigono i limiti probatori dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e trovano ingresso anche le presunzioni semplici. L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo può essere adempiuto per relationem, mediante il rinvio al processo verbale di constatazione già noto al contribuente.
Il Fatto
Una società esercente attività di deposito e commercializzazione di carburanti riceveva un avviso di pagamento per l’omesso versamento di accise su quantitativi di gasolio denaturato per uso agricolo, agevolato, destinato in realtà ad uso autotrazione, per gli anni dal 2005 al 2007. La pretesa traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, fondato sull’incrocio di intercettazioni, rilevamenti GPS, transiti autostradali e documenti di trasporto.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti di esigibilità dell’accisa e la riconducibilità della società al meccanismo fraudolento. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a undici motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il motivo con cui la ricorrente contesta la ricostruzione probatoria dei giudici di merito. Il Collegio ribadisce che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: il ricorrente non può contrapporre al prudente apprezzamento del giudice del merito una diversa lettura del materiale istruttorio. La censura è pertanto inammissibile, perché mira a una rinnovazione del giudizio di fatto.
Sul versante sostanziale, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di fraudolenta evasione dell’imposta di fabbricazione, è soggetto passivo del tributo chiunque sottragga o concorra a sottrarre i prodotti petroliferi all’accertamento e al pagamento dell’imposta, senza necessità del previo accertamento della responsabilità penale. L’Ufficio può quindi intimare il pagamento a qualunque autore della frode fiscale.
Quanto al profilo probatorio, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non è automaticamente vincolante nel processo tributario. Nel giudizio tributario vigono i limiti dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e possono assumere rilievo anche le presunzioni semplici, di per sé inidonee a fondare una condanna penale ma adeguate, fino a prova contraria, nel giudizio fiscale. Il giudice tributario conserva il potere di valutare autonomamente il contenuto della decisione penale.
La Corte esamina poi il motivo sull’obbligo di motivazione dell’atto impositivo. L’art. 7 della legge n. 212/2000 consente la motivazione per relationem, a condizione che l’atto richiamato sia allegato o già noto al contribuente. Nel caso concreto la Commissione regionale ha accertato che l’avviso conteneva una compiuta indicazione degli elementi ricostruttivi, desunti dal processo verbale di constatazione, di cui la contribuente aveva piena contezza.
Il Collegio dichiara inoltre inammissibili, per difetto di autosufficienza, le censure che denunciano l’omessa valutazione di prove documentali, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto degli atti e dei motivi richiamati. Infine, rilevato che la sentenza impugnata si fonda su più ragioni autonome, la Corte osserva che la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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