Distribuzione utili extracontabili e doppia presunzione nelle società a ristretta base sociale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7085 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base sociale opera, in ragione della sola ristrettezza del capitale sociale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, della quale il contribuente può fornire prova contraria dimostrando la propria totale estraneità alla gestione sociale o la destinazione non personale degli utili. Tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, atteso che il fatto noto non è rappresentato dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati induttivamente in capo alla società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci nella gestione sociale. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, non anche in presenza di mere contestazioni la cui decisività non sia stata compiutamente illustrata.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con il quale, a seguito dell’accertamento induttivo effettuato nei confronti di una società a ristretta base sociale di cui era socio, gli era stato imputato, per l’anno d’imposta 2008, un reddito di € 26.355,00 sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

Il ricorso veniva rigettato in primo e secondo grado, richiamando la Commissione tributaria regionale la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondati i primi quattro motivi di ricorso. In riferimento alla dedotta insufficienza motivazionale, ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost.

Quanto alla censura relativa alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la Corte ha riconosciuto che la violazione di tale ultima disposizione è censurabile in cassazione, ma ha ritenuto la doglianza puramente assertiva, non avendo il contribuente indicato le circostanze, ritualmente allegate nel giudizio di merito, in grado di superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la cui operatività è correlata alla sola ristrettezza della base sociale.

In ordine alla dedotta violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, la Corte ha precisato che tale divieto non è riconducibile all’ordinamento positivo, ben potendo il fatto noto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione, a condizione che la concatenazione di inferenze non risulti debole e si fondi su criteri di precisione, gravità e concordanza. Nel caso di specie, peraltro, la doppia presunzione non risulta integrata, poiché il fatto noto della presunzione di distribuzione è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario, non già dai maggiori redditi accertati induttivamente in capo alla società.

Quanto all’onere della prova, la Corte ha escluso l’inversione dedotta dal contribuente, avendo la CTR correttamente ritenuto assolta dall’Amministrazione la prova diretta per il tramite della presunzione, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria, non assolta. Il quinto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, difettando i presupposti per configurare il vizio di omessa pronuncia, non essendo state prospettate domande od eccezioni di merito e mancando l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2727 c.c.

Tutte le 652 sentenze sull'art. 2727 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *