Stabile organizzazione estera e giudicato nel giudizio di rinvio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 11761 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il riconoscimento dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione di un ente estero, operato dalla sentenza di legittimità che ha cassato con rinvio, costituisce giudicato e preclude ogni nuova contestazione sul criterio di collegamento ai fini della tassazione dei redditi prodotti da non residenti. L’imputazione degli atti impositivi al rappresentante legale dell’ente, una volta definitivamente statuita, resta coperta dal medesimo giudicato, qualunque sia la veste giuridica del soggetto economico con sede all’estero. In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone il formale riconoscimento dell’attività educativa e didattica da parte della pubblica amministrazione, non essendo sufficiente la mera autorizzazione ad operare sul territorio dello Stato. Il motivo che sovrapponga i parametri di censura dell’error iuris e del vizio di motivazione, senza distinguerne gli specifici profili, è inammissibile.
Il Fatto
A seguito di una verifica condotta nel 2004 presso un istituto scolastico straniero con sede operativa in Italia, l’amministrazione finanziaria notificava all’ente, e per esso al suo rappresentante legale, vari avvisi di accertamento ai fini IVA e imposte dirette per le annualità dal 1997 al 2002. Gli atti si fondavano sul riconoscimento dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione produttiva di reddito.
La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva solo in parte le sue ragioni. La decisione era riformata in appello, con il disconoscimento della stabile organizzazione, ma la Cassazione, con sentenza n. 32078/2018, accoglieva il ricorso dell’Ufficio e riconosceva definitivamente la stabile organizzazione. Nel giudizio di rinvio la Commissione regionale rigettava l’appello della contribuente, confermando gli avvisi. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate non resisteva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 38, 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi di autonomia e soggettività dell’imposizione, sostenendo che gli accertamenti, riferiti all’istituto dotato di stabile organizzazione, fossero stati imputati alla ricorrente. La Corte lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo: per la sovrapposizione dei parametri di censura dell’error iuris in iudicando e del vizio di motivazione, invocati senza identificarne i distinti piani, e perché la sentenza di legittimità aveva già statuito con effetti di giudicato sul corretto indirizzo degli atti impositivi al rappresentante dell’ente.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 7 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 194 del 1993, per insufficiente approfondimento dell’autonomia della stabile organizzazione italiana rispetto alla struttura operante in Canada. Anche questo motivo è inammissibile per la medesima sovrapposizione di parametri e perché la sentenza di legittimità aveva definitivamente riconosciuto l’esistenza in Italia della stabile organizzazione, criterio di collegamento per la tassazione dei redditi dei non residenti. La Corte richiama la motivazione di quella pronuncia, che aveva individuato nella struttura operante in Italia “il motore” dei ricavi dell’attività complessiva.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 25 della Convenzione Italia-Canada, per avere l’atto impositivo quantificato i redditi senza tener conto dei costi. Il motivo è inammissibile perché ricondotto ai parametri del vizio di motivazione e dell’errore di diritto, mentre avrebbe dovuto collocarsi nel vizio processuale di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., e perché la contribuente non aveva indicato in quale atto del giudizio di primo grado la questione fosse stata posta e poi riproposta.
Il quarto motivo censurava il disconoscimento dell’esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche, invocando l’art. 10, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 e la circolare n. 22/E del 28 marzo 2008. La Corte lo rigetta nel merito: l’esenzione presuppone il formale riconoscimento dell’attività da parte della pubblica amministrazione, secondo le previsioni della legge n. 62 del 2000 e della legge n. 27 del 2006, non essendo sufficiente la mera autorizzazione ministeriale ad operare sul territorio. Richiama sul punto Cass. n. 14124 del 2018 e Cass. n. 12698 del 2017, qualificando l’accertamento come fatto non contestato. Il ricorso è dunque rigettato; nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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