Imposta sostitutiva, rimborso eccedenza e decorrenza del termine triennale (Cass. civ. Sez. V n. 9347 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine disciplinata dal d.P.R. n. 601/1973, il termine triennale di decadenza per la richiesta di rimborso dell’eccedenza versata a titolo di acconto non decorre dal giorno del pagamento, bensì dalla dichiarazione relativa al semestre in cui l’eccedenza stessa si verifica. Poiché il rinvio contenuto nell’art. 20, comma 4, d.P.R. n. 601/1973 rende applicabile l’art. 77 d.P.R. n. 131/1986, la decadenza non può maturare prima che il credito del contribuente sia divenuto certo, liquido ed esigibile. Solo la dichiarazione del semestre e la conseguente liquidazione definitiva dell’Ufficio consentono, infatti, di accertare l’effettiva eccedenza rispetto al debito. Ne deriva che l’istanza di rimborso proposta entro tre anni da tale momento è tempestiva.

Il Fatto

Una banca, in qualità di incorporante di altro istituto di credito, aveva versato nel novembre 2004 un acconto relativo all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Nel settembre 2005 la stessa società aveva presentato la dichiarazione relativa al primo semestre 2005, dalla quale emergeva un credito nei confronti dell’Erario, immediatamente liquidato dall’Ufficio.

Nel settembre 2008 la banca aveva chiesto il rimborso delle somme risultanti dalla dichiarazione. L’Agenzia delle entrate aveva notificato il diniego nel dicembre 2009, eccependo la tardività dell’istanza rispetto al termine triennale decorrente dal giorno del pagamento. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello erariale confermando la decadenza. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del regime impositivo degli artt. 15-20-bis d.P.R. n. 601/1973, che sottrae le operazioni di finanziamento agevolato all’imposizione indiretta ordinaria assoggettandole a un’imposta sostitutiva. Il versamento avviene su dichiarazione semestrale e con pagamento di un acconto per il secondo semestre.

Il Collegio rileva che il d.P.R. n. 601/1973 non detta una disciplina autonoma della riscossione e del contenzioso, ma rinvia all’imposta di registro tramite l’art. 20, comma 4. Da tale rinvio discende l’applicabilità dell’art. 77 d.P.R. n. 131/1986, che fissa il termine triennale di decadenza per il rimborso, decorrente dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione.

La questione centrale è dunque stabilire quale sia il dies a quo dell’istanza. La Corte osserva che l’eventuale eccedenza dell’acconto rispetto al debito effettivo può essere scomputata dai semestri successivi oppure richiesta in rimborso nella dichiarazione del semestre in cui l’eccedenza si verifica. Ne consegue che il termine non può decorrere dal pagamento, poiché solo la dichiarazione del semestre consente di accertare concretamente l’eccedenza.

Pertanto la pretesa della banca si sottrae al regime decadenziale dell’art. 77, lett. a: la domanda di rimborso dipende da un evento successivo al pagamento stesso, solo a seguito del quale il credito per l’eccedenza diviene certo, liquido ed esigibile. Nella specie, tra la liquidazione finale dell’Ufficio del 30 settembre 2005 e l’istanza del 24 settembre 2008 non è decorso un triennio.

La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la decisione impugnata e, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono compensate in ragione della novità delle questioni e dell’assenza di precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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