Il professionista socio di società di consulenza non è soggetto ad IRAP per l’utilizzo della struttura societaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 12380 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’IRAP, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, è integrato dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non risulti inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Il semplice utilizzo di una struttura organizzativa facente capo ad un terzo soggetto giuridico, quale una società di consulenza di cui il professionista sia socio, non è sufficiente a realizzare il presupposto impositivo, occorrendo che il lavoratore autonomo ne sia anche il titolare sotto il profilo gestionale e decisionale.
Il Fatto
Un consulente aziendale, socio di una società di revisione e consulenza, presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2013 al 2017, deducendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativa. L’attività professionale era resa esclusivamente a favore della società, la cui organizzazione forniva clientela, marchio e supporto logistico. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego dinanzi al giudice tributario provinciale, che respingeva il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia confermava la decisione, ritenendo la struttura della società equiparabile a quella di un’associazione professionale e, quindi, non “esterna” al professionista-socio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando il ragionamento del giudice d’appello per violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997. Ha ribadito che l’IRAP colpisce una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del professionista, ossia il valore aggiunto creato da una struttura organizzativa esterna al mero lavoro intellettuale. Il presupposto impositivo non si configura per il solo utilizzo della struttura altrui, ma richiede che il lavoratore autonomo ne sia il titolare e responsabile, anche sotto il profilo gestionale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 9451/2016 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità in materia di professionisti che operano per società di revisione e consulenza.
Nella fattispecie, è incontroverso che il contribuente fosse stabilmente inserito nell’organizzazione di un distinto soggetto giuridico, della cui struttura si avvaleva. La Corte ha escluso la rilevanza di tale utilizzo, valorizzando invece la circostanza che il professionista non sostenesse i costi per collaboratori e dipendenti e non assumesse decisioni sulla gestione del personale. Ha inoltre precisato che il valore assoluto dei compensi e dei costi e il loro rapporto percentuale non sono elementi decisivi per desumere il presupposto dell’autonoma organizzazione, potendo derivare da costi strettamente personali o dal mero valore dell’attività esercitata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, annullando il diniego di rimborso. Ha integralmente compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.