Accoglienza richiedenti asilo garantita anche in carenza di posti (TAR Veneto n. 1520 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una domanda di protezione internazionale e dello stato di indigenza, le misure di accoglienza sono dovute dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015. L’esaurimento dei posti nelle strutture ordinarie non legittima il diniego: l’amministrazione è tenuta ad attivarsi, anche mediante soluzioni temporanee di emergenza ex art. 11 d.lgs. n. 142/2015, per assicurare il livello minimo di assistenza. La priorità riconosciuta dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 a chi giunge a seguito di operazioni di salvataggio in mare non incide sul diritto all’accoglienza di tutti i richiedenti. Il danno patrimoniale correlato alla mancata erogazione del pocket money è ridotto, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a., per il ritardo del ricorrente nell’impugnare il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente ha manifestato in data 29 settembre 2025 la volontà di chiedere la protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza. In assenza di misure di accoglienza e costretto a dormire in ripari di fortuna, ha diffidato la Prefettura ad ammetterlo al sistema. Con provvedimento del 17 novembre 2025 l’istanza è stata rigettata, sul presupposto della mancanza di posti liberi nei centri della provincia e della priorità da riconoscere a chi giunge a seguito di sbarchi, secondo la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 145/2024.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del giudizio, nelle more della misura cautelare, è stato ammesso al sistema di accoglienza a decorrere dal 31 marzo 2026, con interessi a proseguire nel ricorso per la persistenza dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la permanenza dell’interesse ad agire, non essendo emerso che l’inserimento sia avvenuto per autonoma revisione dell’amministrazione anziché in esecuzione del provvedimento cautelare. Nel merito richiama i propri precedenti su casi analoghi.
Il punto di partenza è l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015: le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione. Tali misure vanno assicurate per tutto il procedimento e sino all’esaurimento dell’eventuale fase giurisdizionale. Nel caso concreto, i presupposti erano integrati e le difficoltà logistiche rappresentate dall’amministrazione non valgono a giustificare il diniego.
Sussiste, osserva il Collegio, un obbligo dell’amministrazione di intervenire anche in caso di carenza di posti, individuando altre soluzioni provvisorie. L’art. 11 d.lgs. n. 142/2015 prevede misure straordinarie per fronteggiare l’esaurimento temporaneo della disponibilità. La novella dell’art. 8, comma 2-bis, sulla priorità in favore di chi giunge a seguito di salvataggi in mare, non incide sul principio generale, non essendo stato abrogato l’art. 11.
La domanda risarcitoria è accolta solo in parte, sulla scorta del precedente del TAR Veneto, Sez. III, n. 239 del 29 gennaio 2026. Il danno patrimoniale da pocket money non erogato è riconosciuto per il periodo dal 29 settembre al 17 novembre 2025, per complessivi 49 giorni. Per il periodo successivo opera l’art. 1227, secondo comma, cod. civ.: il ricorrente ha lasciato decorrere i sessanta giorni del termine dell’art. 29 c.p.a. prima di agire, quando una pronta impugnazione avrebbe consentito di ottenere quasi due mesi prima la tutela cautelare. Si applica anche l’art. 30, comma 3, c.p.a., richiamato insieme a Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 23 aprile 2021.
È invece infondata la pretesa di danno non patrimoniale, per difetto di allegazione e prova ex art. 2697, primo comma, cod. civ.: la lesione di un diritto inviolabile non genera un danno in re ipsa, secondo Cass. civ., sez. I, n. 6795 del 2024, e non può supplirsi con la valutazione equitativa, ammessa nei soli casi di impossibilità o estrema difficoltà della prova (Cons. Stato, Sez. IV, n. 10092 del 2022). Nulla per le spese, stante il patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza di un’amministrazione statale (Cass., sez. I, n. 18162 del 2023).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.