Ottemperanza per carta docente: applicabile l’art. 14 D.L. n. 669/1996 senza formula esecutiva (TAR Abruzzo n. 325 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, decorre dalla notificazione della sentenza, trattandosi di adattamento della norma, calibrata sul processo civile, al rito amministrativo. Ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo per proporre ricorso per l’ottemperanza. L’amministrazione non può invocare la competenza di un organo centrale del medesimo Ministero per giustificare la propria inottemperanza, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente, ex art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990.
Il Fatto
La docente, titolare di un credito accertato con la sentenza n. 661/2024 del Tribunale di Pescara, Sezione lavoro, passata in giudicato, aveva diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificati. Non avendo ricevuto esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata a dare esecuzione alla pronuncia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per contrastare la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre ritenuto di confermare il proprio orientamento, secondo cui la norma, calibrata sul processo civile, si applica al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti, con la conseguenza che il termine non decorre dalla spedizione in forma esecutiva, non richiesta ai fini del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di procedere all’accredito delle somme in favore della ricorrente sul conto della carta elettronica del docente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un suo funzionario, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza da ottemperare. Le spese di giudizio sono state liquidate e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. Infine, considerati i profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Tribunale ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo.
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Nota della Redazione
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