Ammonimento del Questore: legittimo il potere discrezionale fondato su elementi indiziari (TAR Veneto n. 1518 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, non richiede la prova della commissione dei reati di cui agli artt. 612-bis, 581 e 582 cod. pen., essendo sufficiente la sussistenza di elementi indiziari dai quali sia oggettivamente possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, una situazione di violenza domestica o di condotte persecutorie potenzialmente degenerative. L’Amministrazione esercita un potere valutativo ampiamente discrezionale, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza possibilità di sostituirsi all’Autorità nella valutazione di merito. La legittimità del provvedimento si apprezza al momento della sua adozione, restando irrilevante il successivo decorso del tempo senza instaurazione del processo penale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Padova con il quale è stato invitato a cessare condotte idonee a ingenerare stati d’ansia o tensioni nella controinteressata, condizionandone la libertà di comportamento e di movimento. Il provvedimento è stato adottato all’esito di un’istanza presentata dalla persona offesa, che aveva ricondotto a condotte di stalking anche semplici incontri occasionali.

Il ricorrente ha sostenuto di aver agito al solo fine di favorire la riappacificazione tra la controinteressata e il di lei coniuge, suo cugino, e di avere avuto con la stessa contatti telefonici sporadici, negando di essersi recato volontariamente nei luoghi abitualmente frequentati dalla medesima. Il Ministero dell’Interno e la controinteressata si sono costituiti per resistere al ricorso, che è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza straordinaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra il procedimento amministrativo di prevenzione e il procedimento penale. L’ammonimento si colloca su un piano cautelare e preventivo, diverso da quello dell’accertamento dei reati di cui all’art. 612-bis cod. pen. e agli artt. 581 e 582 cod. pen. Il suo presupposto non è l’acquisizione di prove idonee a resistere in un giudizio penale, ma la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere un comportamento potenzialmente degenerativo verso condotte costituenti reato.

Su questa base il Tribunale riconosce in capo al Questore un potere valutativo ampiamente discrezionale. Il sindacato giurisdizionale non può spingersi oltre i casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, restando esclusa ogni sostituzione del giudice all’Amministrazione nella valutazione di merito. Il Collegio richiama in proposito un precedente del TAR Trieste, sez. I, n. 163 del 2025.

Applicando tali coordinate, il provvedimento impugnato supera i vizi denunciati. L’Amministrazione ha dato conto degli esiti dell’istruttoria, alla quale ha potuto partecipare anche il ricorrente, dalla quale è emerso che questi si era unilateralmente assunto il ruolo di “paciere” nella crisi coniugale, senza alcuna richiesta della controinteressata, la quale ha subito tale imposizione e la volontà del ricorrente di incidere sulla sua vita privata e sulle sue scelte personalissime in ordine alla separazione familiare.

Tale assunzione di ruolo si è concretizzata in contatti telefonici sgraditi, ai quali la destinataria non ha mai risposto, nel tentativo di entrare in contatto con il figlio della stessa dopo essere stato bloccato, in un incontro presso la parrucchiera abitualmente frequentata dalla controinteressata, sfociato in un alterco, e in visite nell’immobile ove è situata anche l’abitazione della medesima. Il Collegio osserva che, a fronte del dissenso manifestato dalla donna, il ricorrente avrebbe dovuto astenersi da ogni ulteriore condotta idonea a ingenerare stati d’ansia; l’incontro presso la parrucchiera appare poco casuale e ha portato a uno scontro ampiamente evitabile.

Il Tribunale esclude infine che il decorso del tempo dall’adozione dell’ammonimento, senza instaurazione del processo penale, incida sulla legittimità dell’atto, che si valuta con riferimento al momento della sua adozione. Il Questore ha correttamente valorizzato le circostanze acquisite, senza recepire acriticamente le segnalazioni della controinteressata, ravvisando in esse elementi sintomatici di possibili condotte persecutorie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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