Verifica di anomalia e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Puglia n. 1614 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di verifica di anomalia dell’offerta, l’amministrazione esercita una discrezionalità tecnica che il giudice amministrativo può sindacare solo in relazione alla congruità del metodo applicato e all’assenza di palese erroneità o irrazionalità, senza potervi sostituire un proprio autonomo giudizio tecnico. Il procedimento ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023 non ha ad oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in vista della corretta esecuzione dell’appalto, con valutazione globale e sintetica. Spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza di un errore manifesto o di una contraddizione considerevole e chiaramente ingiustificata. Il ricorso incidentale con cui l’aggiudicataria contesta la mancata esclusione della ricorrente principale perde interesse se quest’ultima è rigettata, perché l’aggiudicataria conserva il bene della vita conseguito.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla gara indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi complementari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della lettura dei punteggi la ricorrente risultava seconda classificata, mentre prima in graduatoria si collocava la controinteressata. La commissione, rilevati possibili profili di anomalia dell’offerta della prima classificata, trasmetteva gli atti al RUP per il sub-procedimento di verifica; all’esito l’amministrazione riteneva congrue le giustificazioni e disponeva l’aggiudicazione.

La ricorrente, ottenuta solo in parte e con ritardo la documentazione di gara, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno. La controinteressata si costituiva eccependo la tardività del ricorso e proponeva ricorso incidentale volto a contestare la mancata esclusione della ricorrente per non conformità della sua offerta tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza istruttoria della ricorrente, diretta all’acquisizione di documentazione sull’esecuzione del servizio. Gli elementi richiesti afferiscono alla fase esecutiva del contratto e sono irrilevanti rispetto alle censure, che investono la valutazione di affidabilità dell’offerta, la sua conformità alla lex specialis e i punteggi attribuiti: giudizi che si fondano su una valutazione ex ante, rispetto alla quale la verifica della regolare esecuzione non assume rilievo.

Nel merito, il Tribunale prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità, stante l’infondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, relativo all’esito del sub-procedimento ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, Sez. V, n. 5626 del 26 giugno 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 4712 del 30 maggio 2025). La ricorrente, indicando singoli elementi di costo, contesta in realtà il giudizio di discrezionalità tecnica della commissione. L’aggiudicataria ha fornito giustificazioni specifiche e articolate, fondate sul contenimento dei costi per la disponibilità di materiali da precedenti gare-ponte e su sistemi flessibili di organizzazione del lavoro, ritenute adeguate. Nessun elemento rappresentato disvela profili di manifesta erroneità o illogicità.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Collegio rileva che l’offerta tecnica della controinteressata contiene un Piano Programma Organizzativo con tabelle recanti modalità di azione, squadre, mezzi e ore dedicate ai singoli servizi, con assolvimento dell’art. 14.1 del disciplinare. Gli ulteriori elementi di cui la ricorrente lamenta la mancanza non sono richiesti da tale clausola. Quanto ai punteggi sui criteri 1.a.a.1, 1.a.a.2 e 1.a.a.5, si tratta di censure al giudizio tecnico della commissione (Cons. Stato, Sez. III, n. 330 del 14 gennaio 2020), prive di dimostrazione di palese erroneità: la previsione di servizi ulteriori rispetto a quelli richiesti non comporta necessariamente riduzione del punteggio.

Rigettato il ricorso principale, il Collegio dichiara il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., richiamando l’orientamento secondo cui l’interesse dell’aggiudicataria a contestare la mancata esclusione della ricorrente viene meno se il ricorso di quest’ultima è respinto (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 539 del 7 dicembre 2022). Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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