Escluso l’onere dichiarativo ICI-IMU per la sopravvenuta edificabilità da P.U.C. (Cass. civ. Sez. 5 n. 7316 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, IMU e TASI, l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione, previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201/2011 e dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, non sussiste quando la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile per effetto dell’adozione dello strumento urbanistico generale da parte dell’ente impositore, essendo la conoscenza della modificazione insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C. La modificazione in diminuzione dell’originario avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria, ma costituisce revoca parziale di quello precedente, sicché non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo. Dall’esclusione dell’obbligo dichiarativo consegue che il termine di decadenza per il recupero del tributo è quello quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, decorrente dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, emesso dal Comune in rettifica e integrazione di un precedente avviso, per omessa dichiarazione in relazione a un terreno divenuto edificabile a seguito dell’adozione del P.U.C. nel 2008. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo l’area edificabile in base allo strumento urbanistico generale e la pretesa tempestiva, qualificando l’omessa dichiarazione come fattispecie soggetta al termine quinquennale. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente la questione della natura dell’avviso integrativo, affermando che la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non costituisce un atto nuovo, ma una revoca parziale che non deve rispettare il termine decadenziale, concentrandosi la pretesa nell’atto successivo. Viene richiamato il principio per cui l’eventuale impugnazione del contribuente deve riguardare il nuovo atto e non quello originario ormai ritirato, essendo irrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiore pretesa (c.d. autotutela in malam partem).
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda l’onere dichiarativo in caso di sopravvenuta edificabilità. La Corte, discostandosi dal precedente orientamento di cui a Cass., Sez. Trib., n. 34879 del 2022, dà continuità al principio enunciato da Cass., Sez. Trib., n. 26921 del 2025, secondo cui l’obbligo dichiarativo non sussiste quando la variazione consiste nella trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune. La conoscenza di tale modificazione è infatti insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C., non potendo ricondursi né a una variazione catastale né a una registrazione telematica di atti notarili.
Da tale revirement discende la diversa individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Escluso l’obbligo dichiarativo, la fattispecie viene ricondotta a un omesso versamento del tributo, con la conseguenza che la decadenza va riferita al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nella specie, essendo stato notificato il primo avviso il 28 novembre 2016, il termine per l’anno 2011 non era ancora decorso, essendo venuto a scadenza solo il 31 dicembre 2016.
Quanto alla motivazione dell’avviso, la Corte esclude l’obbligo di allegazione degli atti generali come le delibere comunali, soggette a pubblicità legale e quindi presunte conoscibili, e ritiene sufficiente l’indicazione analitica degli elementi essenziali della pretesa. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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