Controllo preventivo, accordo quadro e ricusazione del visto per certificazioni non accreditate (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 104 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti delle amministrazioni statali può essere esercitato anche su un decreto approvativo di accordo quadro trasmesso tardivamente, purché il rapporto contrattuale non abbia esaurito i suoi effetti per la durata triennale ancora in corso. La ricusazione del visto consegue alla mancata disponibilità, in capo all’aggiudicatario, di certificazioni di capacità tecnico-professionale rilasciate da organismi accreditati secondo il sistema europeo, atteso che solo l’appartenenza degli enti accreditanti agli accordi EA/MLA consente il mutuo riconoscimento delle certificazioni e la loro spendibilità nelle gare pubbliche. Integra altresì profilo di illegittimità la sottostima del valore stimato dell’operazione, ove il quadro economico ometta di computare l’opzione di proroga contrattuale e le variazioni nei limiti del quinto d’obbligo.

Il Fatto

Il Direttore generale di un istituto museale statale approvava, con proprio decreto, un accordo quadro stipulato con un raggruppamento temporaneo di imprese per servizi di manutenzione, pulizie e sanificazione, di durata triennale e di valore complessivo superiore a due milioni e seicentomila euro, oltre IVA.

La procedura di gara si era svolta tra il 2023 e il 2024. Il secondo classificato impugnava l’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo, che accoglieva il ricorso annullando il provvedimento e dichiarando l’inefficacia del contratto. La sentenza era impugnata davanti al Consiglio di Stato, con udienza fissata. Il decreto di approvazione veniva trasmesso alla Sezione regionale di controllo, che formulava rilievi istruttori e deferiva la questione alla pronuncia collegiale sul visto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta preliminarmente il tema della tempestività. L’atto avrebbe dovuto pervenire con congruo anticipo rispetto alla decorrenza, indicativamente trenta giorni, per consentire un esame effettivo. L’esecuzione anticipata del servizio, avviata d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, e la pendenza del giudizio amministrativo non impediscono il controllo, poiché l’accordo quadro dispiega i suoi effetti per un arco triennale non ancora esaurito. La Sezione richiama il proprio orientamento e quello di altre Sezioni regionali.

Nel merito, la Corte esamina il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale. Le certificazioni esibite risultano rilasciate da organismi accreditati da un ente statunitense non firmatario degli accordi EA/MLA. La Sezione richiama il Regolamento (CE) n. 765/2008 e la giurisprudenza euro-unitaria, osservando che solo l’appartenenza alla rete europea di accreditamento garantisce il mutuo riconoscimento e la spendibilità delle certificazioni nelle procedure a evidenza pubblica. Il soccorso istruttorio non è esperibile per i requisiti di ordine speciale, salvo che essi rilevino quali meri requisiti di partecipazione e il loro possesso sia preesistente: nella specie la Sezione ritiene superato il rilievo sulle modalità di impiego dell’istituto, poiché i requisiti non attribuivano punteggi premiali.

La Corte accoglie invece i rilievi sulla quantificazione del valore. L’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 impone di computare ogni opzione o rinnovo previsto nei documenti di gara. Il disciplinare prevedeva un’opzione di proroga contrattuale annuale e il quinto d’obbligo, ma il quadro economico non ne teneva conto, determinando una sottostima del valore stimato. La Sezione richiama il Bando tipo ANAC n. 1/2023 e la giurisprudenza euro-unitaria, rilevando che l’omissione incide sulla copertura finanziaria e sui profili pro-concorrenziali.

La Corte ritiene invece superati i rilievi sulla durata della procedura, poiché il superamento dei termini integra silenzio-inadempimento e non consuma il potere di aggiudicazione, e quello sulla clausola di revisione prezzi, contenuta nel disciplinare, parte integrante del contratto.

La Sezione dispone pertanto la ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto di approvazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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