Controlli interni degli enti locali: permane la parziale adeguatezza del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 63 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti deve redigere ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e costituisce lo strumento ricognitivo dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema dei controlli interni. La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema quando il controllo di regolarità successiva, il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo sugli organismi partecipati presentino criticità strutturali, organizzative e metodologiche non superate. La mancata attuazione del controllo strategico e l’assenza di una struttura dedicata al controllo di gestione impediscono la verifica dello scostamento tra obiettivi programmati e risultati conseguiti. L’ente è pertanto invitato ad adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità, con comunicazione degli esiti alla Sezione.
Il Fatto
Il Comune di Agrigento ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Con precedente deliberazione la Sezione aveva già accertato la parziale adeguatezza del sistema per gli anni 2020 e 2021, invitando l’ente a superare le criticità riscontrate.
Negli esercizi oggetto del nuovo ciclo di controllo l’ente non ha ancora adottato le misure conseguenziali. Il Presidente ha deferito la decisione sui referti all’esame collegiale della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione del referto annuale. Esso non esaurisce il controllo, ma alimenta il quadro informativo per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie, in coerenza con i controlli sui bilanci degli enti locali. Richiamando la deliberazione della Sezione delle autonomie, la Corte sottolinea che il sistema dei controlli interni costituisce il contrappeso dell’autonomia territoriale e il presidio della sana gestione.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta solo parzialmente soddisfacente. L’ente ha utilizzato l’estrazione casuale semplice e ha esaminato un numero di atti inferiore al 10% di quelli adottati, con irregolarità contabili e tecnico-amministrative rilevate. La Sezione invita a incrementare il campione, a concentrare i controlli sui settori critici e sulle procedure del PNRR, nonché a monitorare i pagamenti oltre i termini di legge.
Il controllo di gestione non è stato attuato: manca un’unità organizzativa dedicata e non è stato trasmesso il referto di cui all’art. 198-bis del TUEL. Il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale resta insufficiente. Il controllo strategico non è stato strutturato e la percentuale di obiettivi strategici raggiunti è pari a zero; il controllo non è integrato con quello di gestione.
Il controllo sugli equilibri finanziari risulta complessivamente adeguato. Il controllo sugli organismi partecipati è solo parzialmente adeguato: non risultano trasmesse le deliberazioni di ricognizione annuale delle partecipazioni, non sono stati approvati i budget degli organismi in house e mancano report informativi periodici. Il controllo sulla qualità dei servizi resta parzialmente adeguato per la mancata adozione della Carta dei servizi e l’assenza di confronti sistematici con altre amministrazioni.
All’esito, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema complessivo, invita il Segretario generale a intraprendere le iniziative di superamento delle criticità e dispone la comunicazione degli esiti e la pubblicazione della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.