Accorpamento consorzi bonifica Sicilia: estinzione solo a fine procedura (Cass. civ. Sez. V n. 25002 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani disposto dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 non determina l’estinzione ex lege dei consorzi accorpati. La riunificazione in un nuovo ente configura un obiettivo programmatico, il cui esito estintivo si realizza solo al completamento del procedimento di accorpamento. Fino a quel momento i consorzi accorpati conservano gli affidamenti in atto e il potere di adottare gli atti impositivi. Il ricorso al mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 cod. civ. è superfluo, perché l’attività era già affidata agli enti accorpati, ed erroneo, perché l’istituto non è esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni richiede il meccanismo della delega intersoggettiva prevista dalla legge. L’erronea qualificazione del rapporto non incide sulla titolarità del potere impositivo.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica ha impugnato un avviso di pagamento con cui gli era stato richiesto il pagamento di un contributo per opere irrigue, relativo a un anno determinato, per un importo indicato in atti. Il consorzio agiva nella veste di mandatario senza rappresentanza di altro consorzio, costituito a seguito della riforma regionale.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice di secondo grado aveva rigettato l’appello del consorzio, ravvisando l’illegittimità dell’atto in ragione della inesistenza dell’ente emanante e della nullità dell’atto per assoluta incompetenza per difetto di attribuzione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro censure.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo. L’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in forza dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario. Il contribuente può far valere, in forma anticipata, vizi sia sostanziali sia formali. Il richiamo alla legittimità sostanziale della pretesa non limita le ragioni difensive.

È dichiarato inammissibile il secondo motivo, che lamentava la mancata verifica della tempestività dell’impugnazione senza dedurre alcun vizio concreto e senza rappresentare che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine.

Il terzo motivo è accolto. La Corte osserva che la previsione dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali tramite l’unificazione dei comprensori, indica un obiettivo programmatico e pianifica il nuovo assetto organizzativo, senza estinguere per dato normativo le precedenti entità. La lettera della norma non contempla un effetto estintivo connesso alla istituzione del nuovo ente. La stessa legge prevede termini per l’approvazione dello statuto e del regolamento, il che conferma che l’operatività del nuovo ente è l’epilogo del procedimento di riorganizzazione. I consorzi accorpati permangono in vita sino al completamento del processo.

In questa prospettiva rileva l’art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione, che mantiene vigenti piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione. Il periodo transitorio, previsto dalla delibera commissariale e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta regionale, è funzionale alla modalità di successione delineata. Soccorre la pronuncia di questa Corte n. 22104/2025, secondo cui l’estinzione è conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento, non dell’entrata in vigore della legge, in assenza di norma che statuisca diversamente.

Ne deriva che l’attività esercitata rientra negli affidamenti già in capo al consorzio accorpato, in attesa della definizione del processo di riunificazione. Il richiamo al mandato senza rappresentanza è superfluo ed erroneo, perché l’istituto dell’art. 1705 cod. civ. non è esportabile in ambito pubblicistico, ove opera la delega intersoggettiva prevista dalla legge. L’erronea enunciazione non ha però inciso sulla legittimità dell’atto, perché il consorzio conservava il potere di emanarlo in ragione della sopravvivenza e del perdurante affidamento. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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