Accorpamento al demanio stradale subordinato a uso ultraventennale e consenso dei proprietari (TAR Lombardia n. 739 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dell’ente locale di disporre, con proprio provvedimento, l’accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno privato è subordinato, ai sensi dell’art. 31, comma 21, legge n. 448/1998, alla compresenza di due presupposti: l’uso pubblico ininterrotto del bene da oltre venti anni e la previa acquisizione del consenso degli attuali proprietari. Il consenso dei proprietari non può essere acquisito in forma tacita mediante pubblicazione di avviso pubblico sul sito istituzionale e affissione di manifesti, quando i proprietari siano individuabili e in numero circoscritto e la pubblicazione non risulti provata. L’atto concessorio di occupazione permanente di suolo qualificato come pubblico, fondato sul presupposto della proprietà demaniale derivante dal predetto accorpamento, è illegittimo in via derivata.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di immobili nel Comune di Gavardo, realizzati in attuazione di un Piano per gli Insediamenti Produttivi approvato nel 1998. In esecuzione di quel piano i soggetti attuatori avevano costituito una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del Comune, gravante su un mappale di loro comproprietà.

Nel marzo 2024 la ricorrente, constatato che una porzione dell’area gravata dalla servitù era stata occupata in via esclusiva da un’impresa individuale per collocarvi un plateatico, presentava istanza di accesso agli atti e apprendeva che il Comune, con delibera di giunta n. 160 del 25 novembre 2015, aveva disposto l’accorpamento al demanio stradale dell’intera area e che, con atto del 5 giugno 2023, aveva concesso alla controinteressata l’occupazione permanente di una porzione di quel suolo. Ha impugnato entrambi gli atti davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari del Comune. Il petitum sostanziale non attiene all’accertamento del diritto di proprietà, ma alla legittimità dei due provvedimenti, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa. La ricorrente ha documentato la comproprietà del mappale, acquistata pro quota quale bene comune in occasione degli acquisti in proprietà esclusiva, e ha stipulato in qualità di concedente l’atto costitutivo della servitù. Le dichiarazioni unilaterali di terzi nel procedimento non valgono a smentire gli atti pubblici prodotti. Sussiste, infine, l’interesse ad agire, volendo la ricorrente impedire che un bene di sua comproprietà sia sottratto all’uso legittimo e destinato all’uso esclusivo di un privato.

Nel merito, il Collegio ha osservato che l’atto di concessione qualifica espressamente come pubblico il suolo concesso, qualifica che presuppone la titolarità della proprietà in capo all’ente e non la mera titolarità di un diritto d’uso. Non regge la tesi difensiva del Comune, secondo cui il provvedimento si fonderebbe sul diritto d’uso acquisito con l’atto costitutivo del 1999 e sui poteri di cui all’art. 825 cod. civ.: quell’atto attribuì una servitù di passaggio, non un diritto d’uso pubblico idoneo a giustificare la destinazione esclusiva del bene a plateatico.

Quanto alla delibera di accorpamento, adottata in applicazione dell’art. 31, comma 21, legge n. 448/1998, nessuno dei due presupposti di legge ricorreva. L’uso pubblico del mappale risale all’atto costitutivo di servitù del 1999: alla data della delibera erano trascorsi poco più di sedici anni, non i venti richiesti. Inoltre, l’accorpamento avvenne senza il consenso dei proprietari.

Il modus procedendi del Comune — avviso pubblico sul sito e affissione di manifesti, con acquisizione tacita degli assensi in caso di mancata opposizione ai sensi dell’art. 8, comma 3, legge n. 241/1990 — è illegittimo. I proprietari interessati erano circa una trentina e agevolmente individuabili tramite l’atto costitutivo della servitù o le risultanze catastali e ipotecarie, sicché ciascuno avrebbe dovuto essere compulsato con notifica individuale. È dirimente, in ogni caso, che in atti non è stata fornita alcuna prova dell’avvenuta pubblicazione né dell’affissione dei manifesti.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento parziale della delibera n. 160/2015 limitatamente al mappale oggetto di controversia e annullamento integrale dell’atto di concessione del 5 giugno 2023, con effetti ex nunc. Il Comune è stato condannato alle spese di lite; compensate quelle verso la parte controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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