La cessione del ramo d’azienda non sana la pregressa inattività dell’impianto (TAR Basilicata n. 37 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, adottato per inattività dell’impianto, non può essere legittimamente emanato nei confronti del cessionario del ramo d’azienda facendo riferimento a un periodo di inattività maturato prima del trasferimento e, quindi, riconducibile esclusivamente alla condotta della società cedente. La valutazione dei presupposti per la decadenza deve essere ancorata alla situazione esistente in capo al soggetto che, al momento dell’adozione del provvedimento, è titolare dell’autorizzazione, non già a circostanze pregresse imputabili al precedente gestore.
Il Fatto
La società ricorrente, già titolare dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti nel Comune di Policoro, aveva stipulato in data 29.7.2025 un contratto di cessione del ramo d’azienda a favore di una ditta individuale. Con atto del 26.9.2025, il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive aveva autorizzato il trasferimento dell’impianto e della relativa autorizzazione alla cessionaria.
Con provvedimento del 3.3.2026, il medesimo Dirigente disponeva la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), L.R. Basilicata n. 5/2010, per l’inattività dell’impianto “dal 2020 ad aprile 2025”, ordinando la chiusura definitiva e la rimozione del sito. Avverso tale atto, unitamente agli atti prodromici, la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di decadenza faceva espresso riferimento all’inattività dell’impianto per un arco temporale – “dal 2020 ad aprile 2025” – interamente anteriore alla stipula del contratto di cessione del ramo d’azienda, intervenuto il 29.7.2025.
Il dato temporale assume rilievo decisivo: il periodo di inattività contestato risulta, infatti, maturato in capo alla società cedente, mentre la decadenza è stata pronunciata dopo che l’amministrazione aveva già autorizzato il trasferimento dell’autorizzazione alla cessionaria. La successiva autorizzazione al trasferimento, intervenuta il 26.9.2025, ha determinato il subingresso della ditta individuale nella titolarità dell’impianto e della autorizzazione.
Su tale base, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. La decisione, pur nella sua natura provvisoria e sommaria, lascia emergere il profilo di possibile illegittimità di una decadenza comminata al cessionario per fatti riconducibili esclusivamente alla condotta del cedente, in un momento in cui il primo non era ancora subentrato nella gestione dell’impianto.
Il Collegio ha, infine, compensato le spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi, e ha fissato l’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso nel prosieguo del giudizio.
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Nota della Redazione
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