Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti: termine e commissario ad acta (TAR Umbria n. 62 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che condanna il Ministero dell’istruzione a corrispondere il bonus economico per la formazione dei docenti, art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, non è opponibile al creditore la necessità di attendere gli adempimenti della procedura amministrativa telematica, priva di termini certi, prima di ottenere l’esecuzione. La pretesa di ulteriore attesa senza garanzia di tempi esorbita i doveri di correttezza e buona fede. Va assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni per il pagamento integrale e può essere nominato fin d’ora il commissario ad acta, nella persona del Prefetto competente, per l’ipotesi di infruttuoso decorso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va applicata quando, trattandosi di erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus “carta del docente”, pari a 500 euro annui per la formazione, relativamente agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato ma non ha ricevuto alcun pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero, la nomina di un commissario ad acta per il caso di inerzia e la condanna alle astreintes. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto, in via di fatto, che dagli atti non emerge l’integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza di condanna. Sussiste dunque l’interesse all’esecuzione del giudicato.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, formatasi in numerosi giudizi analoghi, secondo cui la pretesa all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti è fondata. Quanto alla tesi dell’Amministrazione, che faceva leva sulla pubblicazione di avvisi per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento e sui doveri di leale collaborazione e buona fede, il Collegio osserva che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.
Nessuna norma, prosegue il Tribunale, supporta la tesi ministeriale sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti della procedura telematica e attenda senza certezza di tempi la trattazione della propria posizione, né dispone la sospensione dei relativi giudizi. In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, mantengono dunque validità le considerazioni già espresse sui limiti del comportamento collaborativo esigibile dal creditore.
In conclusione, va assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti. Può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario delegato, per il caso di infruttuoso decorso del termine, con compenso di 500 euro a carico dell’Amministrazione inottemperante. Il Collegio nega invece la penalità di mora, ritenendola iniqua trattandosi di erogazione di un contributo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, tenuto conto della serialità dei giudizi. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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