Sopravvenuto accreditamento istituzionale e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 2367 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il sopravvenuto rilascio dell’accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale, intervenuto dopo l’impugnazione della clausola autorizzatoria che limitava l’attività sanitaria al solo regime libero professionale, determina carenza di interesse alla decisione e rende il ricorso improcedibile. La questione se una data attività sanitaria possa essere erogata esclusivamente in regime di accreditamento, non essendo consentito il ricovero e la cura dei malati psichiatrici in strutture private al di fuori del SSR, appartiene al procedimento di accreditamento e non alla verifica autorizzatoria di competenza dell’ASP, volta alla conformità ai requisiti minimi. L’intervenuto conseguimento del bene della vita addotta dal ricorrente esclude l’utilità della pronuncia sul provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dall’ASP provinciale un’autorizzazione sanitaria per una comunità residenziale socio-riabilitativa psichiatrica, ma il provvedimento conteneva una clausola che limitava l’esercizio dell’attività sanitaria esclusivamente in regime libero professionale, richiamando una nota assessoriale. La società ha impugnato quella parte dell’atto dinanzi al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992 e della disciplina statale e regionale di settore, oltre al vizio di eccesso di potere.
Nelle more del giudizio l’Assessorato regionale ha rilasciato alla struttura l’accreditamento istituzionale, dapprima con un decreto del 2024 e poi con un successivo decreto del 2025, riconoscendo la possibilità di operare anche in regime accreditato con il SSR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, per effetto del sopravvenuto provvedimento di accreditamento, la ricorrente ha conseguito il bene della vita a cui tendeva, ossia la possibilità di svolgere l’attività non solo in regime privato ma anche in accreditamento con il Servizio sanitario regionale. Ne deriva che l’eventuale annullamento della clausola impugnata non produrrebbe alcuna utilità concreta.
La causa è stata quindi dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle censure, alcune delle quali — la prima in particolare — avrebbero investito il profilo sostanziale dell’erogabilità dell’assistenza psichiatrica solo in regime accreditato.
Assume rilievo, in senso contrario alla soccombenza piena, il fatto che il provvedimento ASP impugnato fosse stato adottato in esecuzione di un atto regionale — la nota assessoriale richiamata nell’autorizzazione — non impugnato in questa sede e successivamente superato dal decreto di accreditamento. Su tale base il Collegio ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, valorizzando l’andamento processuale della controversia.
La pronuncia conferma, sul piano processuale, l’autonomia tra la fase autorizzatoria e quella di accreditamento: solo il conseguimento di quest’ultimo soddisfa l’interesse sostanziale del soggetto che intenda operare in regime istituzionale, rendendo inutile la decisione sulla clausola autorizzatoria.
Nota della Redazione
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